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| Pius PP. IX Etsi multa IntraText CT - Lettura del testo |
Noi pertanto, secondo i doveri del Nostro Ufficio, con la Nostra autorità apostolica, solennemente riproviamo e condanniamo tali leggi, dichiarando contemporaneamente che è illecito e totalmente sacrilego il giuramento da esse imposto. Pertanto, tutti coloro che, eletti nel territorio di Ginevra o altrove, secondo i decreti di queste leggi o in modo simile, per suffragio del popolo e conferma dell’autorità civile, osino esercitare le funzioni del ministero ecclesiastico, incorrono ipso facto nella scomunica maggiore, peculiarmente riservata a questa Santa Sede, e nelle altre pene canoniche; e che di conseguenza tutti costoro devono essere tenuti lontani dai fedeli, secondo l’ammonizione divina, come alieni e ladri che non vengono se non per rubare, uccidere, mandare in rovina (Gv 10,5.10).