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Pius PP. IX
Etsi multa

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VI.

Sono certamente tristi e funeste le cose che fin qui abbiamo ricordato, ma più funeste quelle che avvennero in cinque dei sette Cantoni, di cui è composta la Diocesi di Basilea, cioè Soletta, Berna, Basilea Campagna, Argevia, Turgovia. Anche qui furono emanate leggi (riguardo alle parrocchie, all’elezione e alla revoca dei Parroci e dei Vicari) che sovvertono l’amministrazione della Chiesa e la sua divina Costituzione e sottomettono il ministero ecclesiastico al potere secolare e sono in tutto scismatiche. Queste leggi dunque, e particolarmente quella che fu promulgata dal Governo di Soletta il giorno 23 dicembre dell’anno 1872, Noi biasimiamo e condanniamo, e decretiamo che esse debbano considerarsi per sempre riprovate e condannate. Pertanto il Venerabile Fratello Eugenio, Vescovo di Basilea, in un convegno (ossia conferenza, come dicono, diocesana) a cui erano convenuti i Delegati dei cinque Cantoni sopraddetti ha respinto con giusta indignazione e costanza apostolica alcuni articoli che gli venivano proposti: la ragione del rifiuto era che essi offendevano l’autorità episcopale, sovvertivano il governo gerarchico, e favorivano apertamente l’eresia. Per questo motivo egli fu deposto dall’Episcopato, strappato dalle sue case, e cacciato violentemente in esilio. Allo stesso modo non fu tralasciato nessun genere di frode o di violenza, nei predetti cinque Cantoni, per indurre il clero ed il popolo allo scisma; fu vietato al clero qualunque rapporto col Pastore in esilio e fu comandato al Capitolo della cattedrale di Basilea di procedere all’elezione del Vicario Capitolare, o Amministratore, come se la Sede episcopale fosse realmente vacante; questo indegno eccesso fu rifiutato dal Capitolo, con apposita protesta. Intanto per decreto e sentenza dei Magistrati civili di Berna fu dapprima imposto a sessantanove Parroci del Giura di non esercitare le funzioni del proprio ministero; poi l’incarico fu tolto per questo solo motivo, che pubblicamente avevano testimoniato di riconoscere come legittimo e unico Vescovo e Pastore il Venerabile Fratello Eugenio, cioè di non voler turpemente rinnegare la verità cattolica. Così è avvenuto che tutto quel territorio, (che aveva sempre conservato la fede cattolica, e che da tempo era stato congiunto al Cantone Bernese con la legge e con il patto che potesse esercitare liberamente e senza violazione alcuna la sua religione) venisse privato delle sue adunanze parrocchiali, delle solennità del battesimo, delle nozze, e dei funerali; di questo invano si lamentava e reclamava la moltitudine dei fedeli, la quale con somma offesa era stata ridotta alla scelta estrema di dovere o ricevere i pastori scismatici ed eretici, imposti dal potere politico, o rimanere privata d’ogni aiuto e ministero sacerdotale.




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