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| Pius PP. IX Etsi multa IntraText CT - Lettura del testo |
Oltre alle molte e gravi offese inflitte alla Chiesa cattolica nell’anno precedente, il Governo prussiano, con leggi durissime ed ingiuste e del tutto estranee alle consuetudini fin ad allora adottate, ha sottoposto l’intera istituzione ed educazione del clero alla potestà laica in modo tale che a questa compete la facoltà di esaminare e determinare in quale modo i chierici debbono essere istruiti e preparati per la vita sacerdotale e pastorale; e andando ancora più oltre, attribuisce alla medesima potestà laica il diritto di conoscere e giudicare sul contributo relativo a qualunque ufficio e beneficio ecclesiastico, e di privare anche dell’ufficio e beneficio i suoi Pastori. Inoltre, affinché in modo più rapido e totale venissero sconvolti il governo e l’ordinamento gerarchico della Chiesa stabilito dallo stesso Cristo Signore, da tali leggi sono stati introdotti molti impedimenti ai Vescovi, affinché non possano opportunamente provvedere, mediante censure e pene canoniche, né alla salvezza delle anime, né alla integrità della dottrina nelle scuole cattoliche, né all’ossequio loro dovuto da parte dei chierici. Infatti, in nome di queste leggi non è lecito ai Vescovi fare tali cose, in nessun modo se non con il beneplacito dell’autorità civile e secondo la norma da lei prescritta. Infine, affinché nulla mancasse alla totale oppressione della Chiesa cattolica, è stato istituito un regio tribunale per gli affari ecclesiastici, presso il quale i Vescovi e i sacri Pastori possono essere citati tanto dai cittadini privati che siano da loro dipendenti, quanto dai pubblici magistrati, in modo che siano sottoposti a giudizio come rei e siano impediti nell’esercizio del ministero spirituale.