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| Pius PP. IX Gravibus Ecclesiae IntraText CT - Lettura del testo |
Pertanto, confidando nella misericordia di Dio e nella autorità dei Beati Apostoli Pietro e Paolo, in forza di quella suprema potestà di legare e di sciogliere che Iddio volle conferita a Noi, quantunque immeritevoli, concediamo e misericordiosamente impartiamo nel Signore, a tutti e singoli i fedeli di Cristo tanto dimoranti in questa Nostra alma Città, o che saranno per venire in essa, quanto a tutti quelli esistenti fuori della detta Città, in qualunque parte del mondo, e che si trovano nella grazia e nell’obbedienza della Sede Apostolica, i quali (veramente pentiti, confessati e comunicati, una volta al giorno per quindici giorni continui, o interpolati, naturali o ecclesiastici, da computarsi cioè dai primi vespri di un giorno fino all’intero vespertino crepuscolo del giorno seguente) visiteranno i primi le Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore in Roma, e i secondi la loro Chiesa Cattedrale, o maggiore, e altre tre Chiese della stessa città o luogo, ovvero dei suburbi del medesimo, da designarsi dagli Ordinari dei luoghi, o dai loro Vicari, o da altri per disposizione dei medesimi, dopo che sarà venuta loro a notizia questa Nostra lettera, ed ivi innalzeranno umili preghiere al Signore per la prosperità e l’esaltazione della Chiesa Cattolica e di questa Sede Apostolica, per l’estirpazione delle eresie, per la conversione di tutti gli erranti, per la pace e l’unità di tutto il Popolo Cristiano, secondo la Nostra mente, [concediamo] che una volta nell’annuo spazio di tempo sopra detto possano conseguire la pienissima indulgenza dell’anno del Giubileo, e la piena remissione e il perdono di tutti i loro peccati. Concediamo che tale indulgenza possa anche essere applicata come suffragio e valga per quelle anime che congiunte a Dio per carità partirono da questa vita.