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| Pius PP. IX Gravibus Ecclesiae IntraText CT - Lettura del testo |
Inoltre, alle stesse monache e alle loro novizie concediamo che possano a questo effetto scegliersi qualunque confessore fra quelli approvati dall’attuale Ordinario del luogo ove si trovano i loro monasteri per ascoltare le confessioni delle monache; e a tutti e singoli gli altri fedeli di ambedue i sessi sia laici sia ecclesiastici, e ai regolari di qualunque Ordine, Congregazione e Istituto da doversi ancora specialmente nominare, concediamo licenza e facoltà di potersi al medesimo effetto scegliere qualunque sacerdote confessore tanto secolare, quanto regolare, di qualunque diverso Ordine e Istituto, e parimenti approvato per ascoltare le confessioni delle persone secolari dagli attuali Ordinari nelle città, diocesi e territori nei quali si dovranno ricevere le dette confessioni. Tali confessori, entro lo spazio dell’anno sopra nominato, potranno assolvere coloro che sinceramente e seriamente avranno deciso di lucrare il presente Giubileo e con questo intento compiranno le opere necessarie e si confesseranno; potranno assolverli dalla scomunica, dalla sospensione e da altre sentenze ecclesiastiche e censure comminate ed inflitte a jure vel ab homine per qualunque causa, anche se riservata agli Ordinari dei luoghi, a Noi o alla Santa Sede Apostolica, compresi i casi in modo speciale riservati a chiunque, al Sommo Pontefice, alla Sede Apostolica, e che altrimenti in qualunque concessione, quantunque ampia, non s’intenderebbero concessi; parimenti potranno i detti confessori assolvere i nominati penitenti da tutti i peccati ed eccessi, per quanto gravi ed enormi anche, come si dice, riservati agli stessi Ordinari e a Noi e alla Sede Apostolica, ancorché siano ingiunte ad essi una penitenza salutare, ed altre cose da comminarsi per diritto. Inoltre potranno commutare in altre opere pie e salutari qualunque voto, anche giurato e riservato alla Sede Apostolica (eccettuati però sempre i voti di castità, di religione e di obbligazione che sia stata accettata da un terzo, o nei quali si tratti del pregiudizio di un terzo, nonché i voti penali che chiamansi preservativi dal peccato, seppure la commutazione non si giudichi tale che non meno della prima materia del voto allontani dal commettere il peccato). Inoltre con la stessa autorità ed ampiezza della benignità apostolica concediamo e permettiamo che possano dispensare quei penitenti, anche regolari costituiti negli Ordini sacri, dall’occulta irregolarità per l’esercizio dei medesimi Ordini, e per ascendere agli altri superiori, contratta solamente per la violazione delle censure.