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Pius PP. IX
Quod nunquam

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II.

Invero con queste leggi si concede ai giudici laici il potere di privare della loro dignità e della loro funzione i Vescovi e l’altro clero preposto alla cura delle anime; vengono frapposti molti e gravi intralci a coloro che dovrebbero esercitare la legittima giurisdizione in sostituzione dei Pastori assenti; si ordina ai Capitoli Cattedrali di designare i Vicari quando la sede vescovile, secondo i canoni, non è ancora vacante; infine, per dirla in breve, è concessa facoltà ai prefetti delle province di nominare individui, anche acattolici che sostituiscano i Vescovi e che in loro vece e con pari diritto presiedano, nelle Diocesi, all’amministrazione dei beni temporali, siano questi destinati a persone sacre o ad uso ecclesiastico. Voi ben sapete, Venerabili Fratelli, quali danni e vessazioni siano derivati da tutte queste leggi e dalla loro severa applicazione. Di proposito tralasciamo tutto ciò per non accrescere il comune dolore con luttuosi ricordi; ma non possiamo tacere la tragedia delle Diocesi di Gnesna, di Posnania e di Paderborn: tradotti in carcere i Venerabili Fratelli Miecislao, Arcivescovo di Gnesna e Posnania, e Corrado, Vescovo di Paderborn; emessa contro di loro una sentenza che con somma ingiuria li dichiara decaduti dalla loro sede vescovile e dalla loro autorità; le suddette Diocesi, private del sostegno dei loro eminenti pastori, sono state miseramente travolte da un cumulo di gravi difficoltà e di sventure.




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