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Pius PP. VIII
In supremi

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III.

1. I naviganti e chi è impegnato in un viaggio, non appena saranno rientrati al proprio domicilio, dopo aver compiuto quanto sopra descritto e aver visitato due volte la Chiesa Cattedrale o la Principale, o anche la Chiesa Parrocchiale del luogo di dimora, potranno a pieno titolo fruire della stessa indulgenza.

2. Ai Regolari di entrambi i sessi, anche a quelli che trascorrono la vita in perpetua clausura, e a quelli, siano laici od ecclesiastici, Secolari o Regolari, che si trovano in carcere o in prigionia, e ancora a chi è impedito da una malattia o da qualsivoglia ostacolo, non potendo adempiere in tutto o in parte a quanto disposto, concediamo che questo sia loro commutato, ad opera di un confessore a ciò deputato dagli Ordinari, in altri atti di devozione o rimandato ad epoca successiva, con la prescrizione di azioni alla portata dei penitenti.

3. Diamo inoltre la facoltà di dispensare dalla Comunione i fanciulli che ancora non vi sono stati ammessi: pure a tutti questi concediamo l’indulgenza.




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