II.
1. Risulta infatti che in
tempi recenti, da parte dei reggitori di codeste regioni, col pretesto di
venire incontro alle esigenze spirituali dello Stato di San Salvador, è stato
deciso di erigere una nuova sede episcopale nella stessa città di San Salvador
(e il loro decreto lo conferma) e si è giunti al punto di proclamare vescovo in
siffatta nuova sede un certo Mattia Delgado, che esercitava la funzione di
parroco in codesta regione. E poiché non si poteva passare sotto silenzio e
ignorare questo attentato, compiuto con gesto sacrilego, che non solo calpesta
i diritti della Sede Apostolica e quasi sovverte la disciplina generale della
Chiesa, ma incoraggia anche un turpe scisma con evidente rischio per la
salvezza eterna dei fedeli in Cristo, il Nostro Predecessore Papa Leone XII di
felice memoria ordinò tosto all’Arcivescovo del Guatemala di annunciare, in
nome e con l’autorità della Sede Apostolica, allo stesso parroco Mattia Delgado
e, se necessario, alle stesse autorità civili, la totale riprovazione per
simili atti nefandi e l’invito all’intruso parroco a risollevarsi dal baratro
in cui era precipitato. Ordinò di esortarlo a riparare allo scandalo e ad
implorare la misericordia di questa Santa Sede così che essa non fosse
costretta, suo malgrado, a rivolgere contro di lui i provvedimenti previsti dalla
severità dei sacri canoni e dal magistero del supremo Pastore. In verità il
predetto Arcivescovo, per non sottrarsi al dovere pastorale, al compito di
tutelare i diritti episcopali e al pericolo incombente sul suo gregge, non
aveva omesso tutti gli atti di riprovazione, di rimprovero e di reprimenda
usando molta pazienza e dottrina; tuttavia con maggior zelo rinnovò e
perfezionò quegli atti, in nome e con l’autorità della Santa Sede, esortando il
predetto parroco a ravvedersi una buona volta e a ritornare a più sani
propositi; ma costui rifiutò di dare ascolto alla voce del suo Pastore e non
cedette né agli ammonimenti, né alle esortazioni, né alle minacce che a lui
furono rivolte in nome e con l’autorità del Vicario di Cristo, facendo ricorso
a futili e indegni cavilli per confermarsi più caparbiamente nello spirituale
ministero di cui si era appropriato.
2. Pertanto la questione
era giunta a tal punto che, per la grande notorietà di questo crimine e per la
grande pervicacia dello stesso parroco, non apparve nessuna speranza di
correzione e di resipiscenza, per cui s’impose la necessità di reprimere il
nefasto scisma nei suoi primordi, affinché non si diffondesse ulteriormente il
suo velenoso scandalo e, stabilite le pene contro gli ostinati in base alle sanzioni
canoniche, si potesse procedere contro di lui con meritato rigore di legge.
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