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Pius PP. VIII
Coelestis Agricola

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  • V.
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V.

1. Perciò seguendo gli esempi e la tradizione dei Nostri Predecessori e delle sacre leggi, con il potere a Noi conferito dal cielo, dichiariamo l’istituzione di una sede episcopale nella città di San Salvador, diocesi di Guatemala, nel territorio dell’America Occidentale, operata contro le regole canoniche, offensiva verso l’autorità della Santa Sede, lesiva dei suoi diritti, ostile, incompatibile, illegittima, ìrrita e di nessun vigore; annulliamo, abroghiamo e annunciamo del tutto vana tale istituzione; condanniamo e annulliamo apertamente l’elezione e la nomina del parroco Mattia Delgado a vescovo di quella sede; definiamo e proclamiamo del tutto vani e di nessun peso e valore tutti gli atti giurisdizionali che per avventura egli abbia compiuto o si sia proposto di compiere in futuro. Inoltre, con l’autorità di Dio onnipotente, dichiariamo che il parroco Mattia Delgado – che con sacrilego gesto osò accettare la nomina a vescovo (da lui stesso accordata a sé) della sede predetta, e osò intromettersi nell’amministrazione e nella giurisdizione di quella parte della diocesi Guatemalteca contro il volere e malgrado l’opposizione del proprio Vescovo, contro le regole dei sacri canoni e contro i diritti di questa Santa Sede – e tutti coloro che ordinarono siffatti nefandi attentati od offrirono ad essi favore, consiglio, adesione e collaborazione, o personalmente o per mezzo di altri, sono incorsi nella maggiore scomunica, nelle censure e nelle pene ecclesiastiche inflitte dai sacri canoni, dalle costituzioni apostoliche e dai decreti dei concili generali, soprattutto di Trento e, se è necessario, di nuovo scomunichiamo e anatemizziamo lo stesso parroco Mattia Delgrado e tutti coloro che prestarono opera, consenso e autorità ad un tale esecrabile delitto; abbiamo stabilito, deciso e proclamiamo che egli sia segregato (o siano segregati) dalla comunione ecclesiale e, per di più, che siano ritenuti scismatico, o scismatici, e che siano da evitare. Parimenti incorreranno nella pena di perdere tutti i privilegi di qualunque natura e le grazie e gli indulti concessi loro a qualunque titolo, e non potranno essere assolti e liberati da siffatte censure da nessuno se non da Noi o dai Nostri Successori (fuorché in articulo mortis e allorché, ricadendo nelle stesse censure, nello stesso modo intenderanno guarire); inoltre saranno inabili e incapaci di conseguire il beneficio dell’assoluzione finché non ritratteranno, revocheranno, rinnegheranno e cancelleranno pubblicamente tutte le colpe di ogni genere, e finché non daranno adeguata soddisfazione alla Santa Chiesa e a questa Sede Apostolica su tutto quanto precede.




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