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1. Perciò seguendo gli
esempi e la tradizione dei Nostri Predecessori e delle sacre leggi, con il
potere a Noi conferito dal cielo, dichiariamo l’istituzione di una sede
episcopale nella città di San Salvador, diocesi di Guatemala, nel territorio
dell’America Occidentale, operata contro le regole canoniche, offensiva verso
l’autorità della Santa Sede, lesiva dei suoi diritti, ostile, incompatibile,
illegittima, ìrrita e di nessun vigore; annulliamo, abroghiamo e annunciamo del
tutto vana tale istituzione; condanniamo e annulliamo apertamente l’elezione e
la nomina del parroco Mattia Delgado a vescovo di quella sede; definiamo e
proclamiamo del tutto vani e di nessun peso e valore tutti gli atti
giurisdizionali che per avventura egli abbia compiuto o si sia proposto di
compiere in futuro. Inoltre, con l’autorità di Dio onnipotente, dichiariamo che
il parroco Mattia Delgado – che con sacrilego gesto osò accettare la nomina a
vescovo (da lui stesso accordata a sé) della sede predetta, e osò intromettersi
nell’amministrazione e nella giurisdizione di quella parte della diocesi
Guatemalteca contro il volere e malgrado l’opposizione del proprio Vescovo,
contro le regole dei sacri canoni e contro i diritti di questa Santa Sede – e
tutti coloro che ordinarono siffatti nefandi attentati od offrirono ad essi
favore, consiglio, adesione e collaborazione, o personalmente o per mezzo di
altri, sono incorsi nella maggiore scomunica, nelle censure e nelle pene
ecclesiastiche inflitte dai sacri canoni, dalle costituzioni apostoliche e dai
decreti dei concili generali, soprattutto di Trento e, se è necessario, di
nuovo scomunichiamo e anatemizziamo lo stesso parroco Mattia Delgrado e tutti
coloro che prestarono opera, consenso e autorità ad un tale esecrabile delitto;
abbiamo stabilito, deciso e proclamiamo che egli sia segregato (o siano
segregati) dalla comunione ecclesiale e, per di più, che siano ritenuti
scismatico, o scismatici, e che siano da evitare. Parimenti incorreranno nella
pena di perdere tutti i privilegi di qualunque natura e le grazie e gli indulti
concessi loro a qualunque titolo, e non potranno essere assolti e liberati da
siffatte censure da nessuno se non da Noi o dai Nostri Successori (fuorché in articulo
mortis e allorché, ricadendo nelle stesse censure, nello stesso modo
intenderanno guarire); inoltre saranno inabili e incapaci di conseguire il
beneficio dell’assoluzione finché non ritratteranno, revocheranno,
rinnegheranno e cancelleranno pubblicamente tutte le colpe di ogni genere, e
finché non daranno adeguata soddisfazione alla Santa Chiesa e a questa Sede
Apostolica su tutto quanto precede.
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