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| Pius PP. VIII Coelestis Agricola IntraText CT - Lettura del testo |
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II.1. Risulta infatti che in tempi recenti, da parte dei reggitori di codeste regioni, col pretesto di venire incontro alle esigenze spirituali dello Stato di San Salvador, è stato deciso di erigere una nuova sede episcopale nella stessa città di San Salvador (e il loro decreto lo conferma) e si è giunti al punto di proclamare vescovo in siffatta nuova sede un certo Mattia Delgado, che esercitava la funzione di parroco in codesta regione. E poiché non si poteva passare sotto silenzio e ignorare questo attentato, compiuto con gesto sacrilego, che non solo calpesta i diritti della Sede Apostolica e quasi sovverte la disciplina generale della Chiesa, ma incoraggia anche un turpe scisma con evidente rischio per la salvezza eterna dei fedeli in Cristo, il Nostro Predecessore Papa Leone XII di felice memoria ordinò tosto all’Arcivescovo del Guatemala di annunciare, in nome e con l’autorità della Sede Apostolica, allo stesso parroco Mattia Delgado e, se necessario, alle stesse autorità civili, la totale riprovazione per simili atti nefandi e l’invito all’intruso parroco a risollevarsi dal baratro in cui era precipitato. Ordinò di esortarlo a riparare allo scandalo e ad implorare la misericordia di questa Santa Sede così che essa non fosse costretta, suo malgrado, a rivolgere contro di lui i provvedimenti previsti dalla severità dei sacri canoni e dal magistero del supremo Pastore. In verità il predetto Arcivescovo, per non sottrarsi al dovere pastorale, al compito di tutelare i diritti episcopali e al pericolo incombente sul suo gregge, non aveva omesso tutti gli atti di riprovazione, di rimprovero e di reprimenda usando molta pazienza e dottrina; tuttavia con maggior zelo rinnovò e perfezionò quegli atti, in nome e con l’autorità della Santa Sede, esortando il predetto parroco a ravvedersi una buona volta e a ritornare a più sani propositi; ma costui rifiutò di dare ascolto alla voce del suo Pastore e non cedette né agli ammonimenti, né alle esortazioni, né alle minacce che a lui furono rivolte in nome e con l’autorità del Vicario di Cristo, facendo ricorso a futili e indegni cavilli per confermarsi più caparbiamente nello spirituale ministero di cui si era appropriato. 2. Pertanto la questione era giunta a tal punto che, per la grande notorietà di questo crimine e per la grande pervicacia dello stesso parroco, non apparve nessuna speranza di correzione e di resipiscenza, per cui s’impose la necessità di reprimere il nefasto scisma nei suoi primordi, affinché non si diffondesse ulteriormente il suo velenoso scandalo e, stabilite le pene contro gli ostinati in base alle sanzioni canoniche, si potesse procedere contro di lui con meritato rigore di legge. |
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