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Gregorius PP. XVI Summo iugiter IntraText CT - Lettura del testo |
Dopo tutte queste considerazioni, vale la pena di aggiungere qualcosa sui casi di matrimonio, di gran lunga più inammissibili, fra cattolici ed eretici, in cui la parte acattolica abbia ancora vivente il primo coniuge, da cui sia stata separata con il divorzio. Voi conoscete bene, Venerabili Fratelli, quanto sia stabile, per diritto divino, il vincolo matrimoniale, da non poter essere sciolto da alcuna autorità umana. Pertanto, un simile matrimonio misto risulterebbe in questi casi non solo illecito, ma anche nullo e affetto da adulterio, a meno che le precedenti nozze, che la parte eretica afferma essere state sciolte dal divorzio, non risultassero sicuramente nulle, per qualche impedimento dirimente, canonicamente definito. In questo specifico caso, sicuramente, non solo dovrebbe essere osservato quanto sopra è stato precisato, ma ci si dovrebbe anche guardare dal permettere questo nuovo matrimonio, se non dopo che la causa del primo connubio, antecedentemente contratto dalla parte eretica, sia stata esaminata con un processo ecclesiastico, istruito a norma di diritto canonico, e il matrimonio sia stato dichiarato nullo.