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| Gregorius PP. XVI Plura post IntraText CT - Lettura del testo |
Concediamo inoltre a tutti e singoli i fedeli, Secolari e Regolari, membri di qualsivoglia Ordine o Istituto, anche se non compiutamente riconosciuto, il permesso e il potere di scegliere come confessore qualsiasi Sacerdote Secolare o Regolare fra quelli approvati dagli Ordinari del luogo (anche per le monache che siano professe o novizie), perché possano essere assolti dalle scomuniche, dalle sospensioni e dalle altre condanne e censure ecclesiastiche, irrogate dal diritto o dai giudici per qualsiasi motivo, eccezion fatta per quelle sotto elencate. Potranno anche essere loro rimessi tutti i peccati, le trasgressioni, i crimini e i delitti, ancorché gravi ed enormi, sia pure strettamente riservati agli Ordinari del luogo, a Noi e alla Sede Apostolica. Questa assoluzione, del resto, si deve intendere concessa non in modo ampio, ma in foro conscientiae e per questa volta soltanto.