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| Gregorius PP. XVI Commissum divinitus IntraText CT - Lettura del testo |
Per contro, spetta soltanto ai Romani Pontefici il diritto particolare di esimere gli Ordini religiosi dalla giurisdizione dei Vescovi e di sottometterli direttamente a se stessi. Questo diritto è stato praticato da loro fin dai tempi più antichi, senza possibilità di smentita. Anche a questo diritto e in modo del tutto esplicito contravvengono gli articoli dell’assemblea di Baden. Infatti, senza menzionare il permesso da richiedere e da ottenere come condizione necessaria dalla Sede Apostolica, si è stabilito che dal potere secolare vengano adottate quelle decisioni con le quali, abolito l’impedimento per i Cenobii presenti in Svizzera, sono sottomesse all’autorità ordinaria dei Vescovi le famiglie religiose.