19. Con l’uso dei beni materiali
voi stessi, diletti figli, comprendete come viene a congiungersi il lavoro. La Rerum novarum insegna che due
sono le proprietà del lavoro umano: esso è personale ed è necessario. È
personale, perché si compie con l’esercizio delle particolari forze dell’uomo:
è necessario, perché senza di esso non si può
procurare ciò che è indispensabile alla vita, mantenere la quale è un dovere
naturale, grave, individuale. Al dovere personale del lavoro imposto dalla
natura corrisponde e consegue il diritto naturale di ciascun individuo a fare
del lavoro il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli: tanto
altamente è ordinato per la conservazione dell’uomo l’impero
della natura.
20. Ma notate che tale dovere e
il relativo diritto al lavoro viene imposto e concesso all’individuo in primo
appello dalla natura, e non già dalla società, come se l’uomo altro non fosse
che un semplice servo o funzionario della comunità. Dal che segue che il dovere
e il diritto a organizzare il lavoro del popolo
appartengono innanzi tutto agli immediati interessati: datori di lavoro e
operai. Che se poi essi non adempiano il loro compito
o ciò non possano fare per speciali straordinarie contingenze, allora rientra
nell’ufficio dello Stato l’intervento nel campo e nella divisione e nella
distribuzione del lavoro, secondo la forma e la misura che richiede il bene
comune rettamente inteso.
21. Ad ogni modo, qualunque
legittimo e benefico intervento statale nel campo del lavoro vuol esser tale da
salvarne e rispettarne il carattere personale, sia in linea di massima, sia,
nei limiti del possibile, per quel che riguarda l’esecuzione. E questo avverrà,
se le norme statali non aboliscano né rendano
inattuabile l’esercizio di altri diritti e doveri ugualmente personali: quali
sono il diritto al vero culto di Dio; al matrimonio; il diritto dei coniugi, del
padre e della madre a condurre la vita coniugale e domestica; il diritto a una
ragionevole libertà nella scelta dello stato e nel seguire una vera vocazione;
diritto quest’ultimo personale, se altro mai, dello
spirito dell’uomo ed eccelso, quando gli si accostino i diritti superiori e
imprescindibili di Dio e della Chiesa, come nella scelta e nell’esercizio delle
vocazioni sacerdotali e religiose.
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