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Pio XII
Radiomessaggio di Pentecoste 1941

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  • IV. Il diritto ai beni materiali.
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IV. Il diritto ai beni materiali.

 

12. L’Enciclica Rerum novarum espone sulla proprietà e sul sostentamento dell’uomo principi, i quali col tempo nulla hanno perduto del nativo loro vigore e, oggi dopo cinquant’anni, conservano ancora e profondono vivificante la loro intima fecondità. Sopra il loro punto fondamentale, Noi stessi abbiamo richiamata l’attenzione comune nella Nostra enciclica Sertum laetitiae, diretta ai Vescovi degli Stati Uniti dell’America del Nord: punto fondamentale, che consiste, come dicemmo, nell’affermazione della inderogabile esigenza "che i beni, da Dio creati per tutti gli uomini, equamente affluiscano a tutti, secondo i principi della giustizia e della carità".

13. Ogni uomo, quale vivente dotato di ragione, ha infatti dalla natura il diritto fondamentale di usare dei beni materiali della terra, pur essendo lasciato alla volontà umana e alle forme giuridiche dei popoli di regolarne più particolarmente la pratica attuazione. Tale diritto individuale non può essere in nessun modo soppresso, neppure da altri diritti certi e pacifici sui beni materiali. Senza dubbio l’ordine naturale, derivante da Dio, richiede anche la proprietà privata e il libero reciproco commercio dei beni con scambi e donazioni, come pure la funzione regolatrice del potere pubblico su entrambi questi istituti. Tutto ciò nondimeno rimane subordinato allo scopo naturale dei beni materiali, e non potrebbe rendersi indipendente dal diritto primo e fondamentale, che a tutti ne concede l’uso; ma piuttosto deve servire a farne possibile l’attuazione in conformità con il suo scopo. Così solo si potrà e si dovrà ottenere che proprietà e uso dei beni materiali portino alla società pace feconda e consistenza vitale, non già costituiscano condizioni precarie, generatrici di lotte e gelosie, e abbandonate in balia dello spietato giuoco della forza e della debolezza.

14. Il diritto originario sull’uso dei beni materiali, per essere in intima connessione con la dignità e con gli altri diritti della persona umana, offre ad essa con le forme sopra indicate una base materiale sicura, di somma importanza per elevarvi al compimento dei suoi doveri morali. La tutela di questo diritto assicurerà la dignità personale dell’uomo, e gli agevolerà l’attendere e il soddisfare in giusta libertà a quella somma di stabili obbligazioni e decisioni, di cui è direttamente responsabile verso il Creatore. Spetta invero all’uomo il dovere del tutto personale di conservare e ravviare a perfezionamento la sua vita materiale e spirituale, per conseguire lo scopo religioso e morale, che Dio ha assegnato a tutti gli uomini e dato loro quale norma suprema, sempre e in ogni caso obbligante, prima di tutti gli altri doveri.

15. Tutelare l’intangibile campo dei diritti della persona umana e renderle agevole il compimento dei suoi doveri vuol essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere. Non è forse questo che porta con sé il significato genuino del bene comune, che lo Stato è chiamato a promuovere? Da qui nasce che la cura di un tal bene comune non importa un potere tanto esteso sui membri della comunità, che in virtù di esso sia concesso all’autorità pubblica di menomare lo svolgimento dell’azione individuale sopra descritta, decidere sull’inizio o (escluso il caso di legittima pena) sul termine della vita umana, determinare a proprio talento la maniera del suo movimento fisico, spirituale, religioso e morale in contrasto con i personali doveri e diritti dell’uomo, e a tale intento abolire o privare d’efficacia il diritto naturale ai beni materiali. Dedurre tanta estensione di potere dalla cura del bene comune vorrebbe dire travolgere il senso stesso del bene comune e cadere nell’errore di affermare che il proprio scopo dell’uomo sulla terra è la società, che la società è fine a se stessa, che l’uomo non ha altra vita che l’attende fuori di quella che si termina quaggiù.

16. Anche l’economia nazionale, com’è frutto dell’attività di uomini che lavorano uniti nella comunità statale, così ad altro non mira che ad assicurare senza interrompimento le condizioni materiali, in cui possa svilupparsi pienamente la vita individuale dei cittadini. Dove ciò, e in modo duraturo si ottenga, un popolo sarà, a vero dire, economicamente ricco, perché il benessere generale e, per conseguenza, il diritto personale di tutti all’uso dei beni terreni viene in tal modo attuato conformemente all’intento voluto dal Creatore.

17. Dal che, diletti figli, vi tornerà agevole scorgere che la ricchezza economica di un popolo non consiste propriamente nell’abbondanza dei beni, misurata secondo un computo puro e pretto materiale del loro valore, bensì in ciò che tale abbondanza rappresenti e porga realmente ed efficacemente la base materiale bastevole al debito sviluppo personale dei suoi membri. Se una simile giusta distribuzione dei beni non fosse attuata o venisse procurata solo imperfettamente, non si raggiungerebbe il vero scopo dell’economia nazionale; giacché, per quanto soccorresse una fortunata abbondanza di beni disponibili, il popolo, non chiamato a parteciparne, non sarebbe economicamente ricco, ma povero. Fate invece che tale giusta distribuzione sia effettuata realmente e in maniera durevole, e vedrete un popolo, anche disponendo di minori beni, farsi ed essere economicamente sano.

18. Questi concetti fondamentali, riguardanti la ricchezza e la povertà dei popoli, Ci sembra particolamente opportuno porre innanzi alla vostra considerazione oggi, quando si è inclinati a misurare e giudicare tale ricchezza e povertà con bilance e con criteri semplicemente quantitativi, sia dello spazio, sia della ridondanza dei beni. Se invece si pondera rettamente lo scopo dell’economia nazionale, allora esso diverrà luce per gli sforzi degli uomini di Stato e dei popoli e li illuminerà a incamminarsi spontaneamente per una via, che non esigerà continui gravami in beni e in sangue, ma donerà frutti di pace e di benessere generale.




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