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| Pio XII Radiomessaggio di Pentecoste 1941 IntraText CT - Lettura del testo |
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V. Il lavoro.19. Con l’uso dei beni materiali voi stessi, diletti figli, comprendete come viene a congiungersi il lavoro. La Rerum novarum insegna che due sono le proprietà del lavoro umano: esso è personale ed è necessario. È personale, perché si compie con l’esercizio delle particolari forze dell’uomo: è necessario, perché senza di esso non si può procurare ciò che è indispensabile alla vita, mantenere la quale è un dovere naturale, grave, individuale. Al dovere personale del lavoro imposto dalla natura corrisponde e consegue il diritto naturale di ciascun individuo a fare del lavoro il mezzo per provvedere alla vita propria e dei figli: tanto altamente è ordinato per la conservazione dell’uomo l’impero della natura. 20. Ma notate che tale dovere e il relativo diritto al lavoro viene imposto e concesso all’individuo in primo appello dalla natura, e non già dalla società, come se l’uomo altro non fosse che un semplice servo o funzionario della comunità. Dal che segue che il dovere e il diritto a organizzare il lavoro del popolo appartengono innanzi tutto agli immediati interessati: datori di lavoro e operai. Che se poi essi non adempiano il loro compito o ciò non possano fare per speciali straordinarie contingenze, allora rientra nell’ufficio dello Stato l’intervento nel campo e nella divisione e nella distribuzione del lavoro, secondo la forma e la misura che richiede il bene comune rettamente inteso. 21. Ad ogni modo, qualunque legittimo e benefico intervento statale nel campo del lavoro vuol esser tale da salvarne e rispettarne il carattere personale, sia in linea di massima, sia, nei limiti del possibile, per quel che riguarda l’esecuzione. E questo avverrà, se le norme statali non aboliscano né rendano inattuabile l’esercizio di altri diritti e doveri ugualmente personali: quali sono il diritto al vero culto di Dio; al matrimonio; il diritto dei coniugi, del padre e della madre a condurre la vita coniugale e domestica; il diritto a una ragionevole libertà nella scelta dello stato e nel seguire una vera vocazione; diritto quest’ultimo personale, se altro mai, dello spirito dell’uomo ed eccelso, quando gli si accostino i diritti superiori e imprescindibili di Dio e della Chiesa, come nella scelta e nell’esercizio delle vocazioni sacerdotali e religiose. |
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