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STATUTO ORGANICO DELLE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA ISTITUITE NELLA PICCOLA CASA OMONIMA IN COMO (1894) |
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1. SCOPO DELLA PIA CONGREGAZIONE
2. QUALI FIGLIE ED A QUALI CONDIZIONI SARANNO AMMESSE SUORE FRA LE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA
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DELLE
FIGLIE DELLA PROVVIDENZA
IN COMO
(1894)
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Questo Statuto fu pubblicato nell’opuscolo (Como, Tipografia della Piccola Casa della divina Provvidenza, 1894; cm 10,5x7,5; pp. 164), che contiene le Norme principali per un Regolamento interno nella Piccola Casa della divina Provvidenza in Como e di cui occupa le pp. 141-155. Di esso non si conosce alcun manoscritto preparatorio dell’A., mentre è stato conservato un manoscritto allografo su fogli protocollo (cm 31x21; pp. 10).
In una lettera del 9 novembre 1893 a don Pietro Uboldi (+ 1914), allora rettore del seminario maggiore diocesano, don Luigi Guanella afferma che il vescovo, monsignor Andrea Carlo Ferrari (1850-1921), lo stava esaminando; la sua stesura è quindi precedente a quella data.
I tredici articoli di questo documento fissano le linee giuridiche fondamentali della famiglia religiosa femminile, completando così il testo precedente delle Norme principali... di carattere più spirituale e più dettagliato nelle indicazioni organizzative. Prende ormai avvio quella distinzione di testi per le congregazioni: scritti di carattere giuridico (Statuti e Costituzioni) accanto ad altri di carattere ispirativo e organizzativo (Regolamenti). Si noti infine la scelta del nome delle suore: Figlie della Provvidenza, più vicino a quello definitivo di Figlie di santa Maria della Provvidenza, che apparirà nel 1896.
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SCOPO DELLA PIA CONGREGAZIONE
[141]Le Figlie della Provvidenza, nate a Pianello Lario1 e cresciute in Como, avendo bisogno di uno Statuto organico, diamo loro il seguente. Tutte quelle figlie, che chiamate da Dio entrano nella Piccola Casa e danno il nome alla congregazione delle Figlie della Provvidenza, devono attendere con tutta premura al conseguimento del doppio fine per cui la congregazione è stabilita: la salvezza propria e la salvezza del[142] prossimo. Il primo fine sarà conseguito con l'esatta osservanza dei voti e delle Regole professate; il secondo poi collo zelo e colla diligenza nel compimento di quelle opere di carità cui sono destinate dai superiori.
QUALI FIGLIE ED A QUALI CONDIZIONI SARANNO AMMESSE SUORE FRA LE FIGLIE DELLA PROVVIDENZA
Una giovane, perché sia ammessa nell'istituto delle Figlie della Provvidenza, bisogna che abbia vera vocazione religiosa, conosca in genere almeno la natura dell'istituto, intenda la importanza del passo cui si accinge e lo dia con ponderazione e libera volontà. È d'uopo che[143] abbia attitudine per una almeno delle molteplici opere a cui è dedicato l'istituto e presenti le fedi testimoniali del Battesimo, della Cresima e - 164 -della probità dei costumi, rilasciate dai parroci del suo domicilio e vidimate dalla curia, se essa non è diocesana. Oltre a queste fedi che riguardano il morale della giovane, si richiede l'attestato del medico che ne testimoni la buona salute e la seguita vaccinazione.
Di dote non si parla, ché le nostre figlie vivono della Provvidenza, ma ognuna è tenuta a portare in comunità quello che le viene dall'asse paterno e materno o altronde e quegli oggetti che sono di sua spettanza.
Le Figlie della Provvidenza sono[144] divise in tre famiglie. La prima è di quelle figlie che entrando contano dai venti ai venticinque anni; la seconda di quelle che contano dai venticinque ai trentacinque; la terza dai trentacinque ai quarantacinque.
Il noviziato è il tempo della prova, quindi è necessario si faccia con tutta esattezza e scrupolosità.
A maestra delle novizie la superiora scelga la più prudente, la più saggia e la più osservante fra le suore.
In questo tempo le novizie apprenderanno lo spirito della casa, si approfondiranno nel catechismo e si renderanno atte a quell'ufficio[145] cui, fatte suore, saranno dedicate. Questo tempo durerà non meno di due anni per quelle della prima famiglia e non meno di un anno per le altre due famiglie.
Finito il tempo del noviziato, se non vi ha nulla in contrario, le figlie emetteranno i voti semplici di castità, di povertà e di obbedienza e vestiranno l'abito dell'istituto, che consiste per la prima famiglia in una veste nera con pellegrina e cuffia ed un crocefissetto pendente sul petto; la seconda - 165 -famiglia vestirà in tutto come la prima ad eccezione della cuffia, la quale[146] sarà sostituita da un velo nero; la terza vestirà di nero in tutto come la seconda, ma senza pellegrina e senza cuffia.
LA SUPERIORA
La superiora sarà, con intervento del superiore della Piccola Casa, eletta a voti segreti dalle superiore delle varie case, sotto la presidenza del vescovo, il quale può abolire la stessa votazione o non darle la promozione. Quella cui toccherà la maggioranza ed avrà l'approvazione del vescovo fungerà da superiora per un triennio. Ella ha la giurisdizione su tutti i membri dell'istituto, ma non può rimuovere una superiora locale né rimandare una suora senza consultare il Capitolo superiore. Avuto il voto, lo presenterà al vescovo, il quale lo approverà o disapproverà secondo la sua prudenza2. Non può aprire una nuova casa senza averne avuto la licenza dal vescovo del luogo ove deve aprirsi e senza consultare il Capitolo superiore, al cui voto conviene che stia strettamente.
Il Capitolo superiore sarà composto delle suore più provette e più osservanti. Queste suore avranno il voto consultivo, se presiede il vescovo, ed il voto decisivo se presiede la superiora.[147] Il vescovo poi può presiedere il Capitolo o per sé o per un suo rappresentante. Il Capitolo non si può adunare che dal vescovo o dalla superiora. Le suore del Capitolo e la superiora dureranno nella carica un triennio.- 166 - Quando se ne deve ammettere una nuova nel Capitolo, perché un posto è rimasto vuoto o per morte o per altra circostanza, la superiora radunerà il Capitolo e le superiore delle case, proporrà due nomi e su questi nomi cadrà l'elezione a maggioranza di voti.
Ogni casa avrà la sua superiora ed una assistente che ne[148] farà le veci in caso di assenza. Questa superiora baderà al buon andamento della casa, distribuirà gli uffici a principio dell'anno e baderà scrupolosamente alla stretta osservanza delle Regole. Avrà oltre all'assistente una economa, la quale tenga esatto conto dell'entrata e dell'uscita. Ogni fine d'anno la superiora locale è tenuta a dare stretto conto alla superiora generale di tutto ciò che si è fatto lungo l'anno, della condotta delle sue dipendenti e del denaro amministrato. Non prenderà alcuna risoluzione senza prima consultare la superiora. Dipenderà nelle cose di spirito e nelle opere di carità dal vescovo sotto la cui giurisdizione è posta la casa che governa.
IL DIRETTORE
[149]Il vescovo del luogo ove trovasi la casa madre nominerà motu proprio il superiore, il quale ha la vigilanza su tutto l'istituto. Avrà occhi all'osservanza delle Regole e all'amministrazione dei denari e delle sostanze. Però egli non prenderà deliberazioni senza consultare la superiora ed il Capitolo superiore e senza dipendere dal vescovo, che è il superiore nato di tutte le opere pie che si trovano nei limiti della diocesi.- 167 -
IL CONFESSORE
Le suore avranno un confessore[150] ordinario ed uno straordinario che loro darà il vescovo quando gli pare. L'uno e l'altro devono essere totalmente estranei alla comunità e non devono ingerirsi nei fatti e negli interessi della casa. Il loro mandato è quello di dirigere le coscienze secondo le norme della morale e delle Regole. Il confessore ordinario si cambierà dal vescovo quando gli pare e piace.
Ogni suora può possedere, testare, ereditare e vendere, perché il voto di povertà in essa non distrugge il dominio radicale, ma solo l'attuale, talché[151] possedendo non è padrona dell'usufrutto che, esatto3 appena, consegnerà nelle mani della superiora, la quale ne userà pel meglio della casa. Non può testare, donare senza il permesso della superiora generale o della locale, se le circostanze non permettono di consultare la superiora generale o il superiore generale della casa.
Ogni anno tutte le direttrici della casa si aduneranno nella casa madre e per dieci giorni attenderanno ai santi Esercizi, i quali saranno dettati da due sacerdoti delegati dal vescovo. Finiti gli Esercizi, la superiora[152] adunerà in Capitolo tutte le direttrici, che si occuperanno dei cangiamenti da apportarsi - 168 -alle case e dei nuovi miglioramenti da introdursi nelle varie famiglie. Le superiore poi, tornate alle case cui sono destinate, si daranno premura di far dettare alle suore loro dipendenti un corso di Esercizi da due o da un solo sacerdote che domanderanno al vescovo locale. Dopo gli Esercizi, affideranno a ciascuna suora l'ufficio cui attenderà lungo l'anno.
I nostri tempi hanno più che mai bisogno d'istruzione, perché dall'ignoranza della Religione[153] derivano la maggior parte dei mali che deploriamo. Perciò in ogni casa nei giorni festivi si aprirà un oratorio festivo per tener occupate santamente le fanciulle e si insegnerà loro il catechismo. Se le suore saranno invitate ad insegnare il catechismo nelle parrocchie, la superiora destinerà all'uopo due o più suore delle più istruite, le quali procurino di attendervi con zelo.
I voti semplici che daranno le Figlie della Provvidenza sono annuali; perciò ogni anno nel tempo dei santi Esercizi li rinnoveranno nelle mani del superiore[154] generale e del vescovo, nella cui giurisdizione trovasi la casa. Dopo anni sei possono anche legarsi con voti perpetui.
Quelle figlie, che dopo un periodo di noviziato o di professione religiosa si ritirano dalla Piccola Casa per qualsiasi titolo, versano per indennizzo alla stessa in ragione della diaria di centesimi cinquanta.