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STATUTO DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1898) CAPITOLO VI DEI VOTI RELIGIOSI DI POVERTÀ, DI CASTITÀ ED OBBEDIENZA IN SPECIE Articolo II DEL VOTO DI POVERTÀ |
Articolo II
1. Il voto di povertà consiste in una rinuncia totale d'affetto a qualsiasi creatura terrena di persona o di cosa.
2. Possono le Figlie di santa Maria della Provvidenza - 203 -possedere ed ereditare, ma non possono disporre dei loro beni temporali senza il consenso dei propri superiori.
3. La povertà è primo passo nella via della virtù ed è incominciamento necessario per vivere nella castità e nell'obbedienza e godere poi dei frutti della unione religiosa e della carità fraterna.
4. «Beati i poveri di spirito - dice il Signore - perché di essi è il regno dei cieli»2.