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REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASA DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA IN COMO (1899) Parte seconda. DELLE DIREZIONI MEDIATE O SECONDARIE Articolo XVIII. ALLA CARITÀ |
Articolo XVIII.
ALLA CARITÀ
È un compartimento di locale per alloggiare pellegrine povere, donne abbandonate che hanno bisogno del ricovero d'una notte o più.
In questo sono da osservare:
1) i locali,
2) le persone povere da alloggiare,
1. [90]Quanto ai locali,
a) si scelgano i meno congiunti agli alloggi intimi della casa;
b) siano soprattutto convenienti ai poveri;
c) siano del tutto igienici per il molto rispetto e la compassione pari che si deve ai poveri;
d) si tengano scopati e mondi, perché non vi si generino animaletti.
2. Quanto alle pellegrine povere,
a) si ricevono per una notte le mendicanti che non trovano altrove alloggio;
b) le donne di povera condizione che desiderano passare una giornata nella casa;
c) donne inferme che abbisognano di cura climatica per qualche giorno e simili.
3. Quanto al servizio,
a) i superiori scelgono una suora all'uopo;
b) questa dev'essere tutta per i poveri;
c) deve curare i bisogni spirituali assieme a' corporali delle ospiti;
d) deve essere persuasa di compiere uno dei più belli atti di carità della casa;
e) una suora è fissa per l'ufficio in discorso, ma è bene che altre suore vi partecipino e che lo spirito di carità si diffonda così nella casa.