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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo III. DELLE ASPIRANTI |
Capo III.
DELLE ASPIRANTI
1. Le case della congregazione devono riguardarsi coll'occhio della fede, come case di Dio, nelle quali la provvidenza - 333 -del Signore intende provvedere a quelle anime che trasceglie nella sua infinita misericordia.
2. E debito quindi di tutte le figlie della congregazione di adoperarsi colla preghiera, coll'opera e colla retta intenzione, perché le porte della congregazione sieno aperte alle vere vocazioni venute da Dio e si chiudano alle altre.
[11]In questo argomento importantissimo si distingua:
1) se le aspiranti hanno i requisiti necessari, come si dirà più innanzi;
2) se aspirano alla congregazione guidate dalla retta intenzione di piacere al Signore e di venir in aiuto del prossimo;
3) se hanno dovuto superare o se sono disposte a superare ostacoli per arrivare alla vita religiosa;
4) se sono di buon carattere e promettono di saper convivere in comunità.
Le aspiranti devono presentare gli atti di Battesimo, di Cresima, di buona condotta, da parte dell'autorità ecclesiastica.
Non si accettano vedove né aspiranti che abbiano oltrepassati i trent'anni.
Non è richiesto il consenso dei parenti, se non nel caso che la mancanza di esso sia per recare grave danno alla congregazione.
Si abbia in mente che senza dispensa della Santa Sede non si possono ricevere come religiose:
1) [12]le figlie illegittime che non sieno state legittimate;
2) le coniugate;
3) le vedove;
6) le figlie che in altri istituti sieno legate da voti temporanei o perpetui;
7) le figlie gravate da debiti che non possono pagare;
8) le figlie coinvolte in liti per cui l'istituto abbia a patirne danno.
Nell'aiutare o respingere una vocazione contrastata richiedesi molta prudenza e carità.