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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo VII. DELLA DOTE DELLE ASPIRANTI |
Capo VII.
1. La congregazione di santa Maria della Provvidenza non prescrive una dote fissa.
Ogni aspirante reca quella maggior dote che può secondo giustizia e secondo le circostanze riconosciute dalla superiora generale.
2. Resta tuttavia fisso un minimo di lire cinquanta all'ingresso del postulantato e di altre lire cento all'entrata del noviziato e queste a fondo perduto, oltre il corredo personale.
Il di più che ogni figlia fosse per portare si impiega fino a lire trecento per le spese di noviziato.
3. Le professe che recano somme maggiori ne saranno ritenute proprietarie e, dato che uscissero dalla congregazione, sarà loro restituita la dote, togliendone i frutti.
4. [19]Le novizie e le professe, in compenso alla pochezza della dote e per lo spirito della Regola, devono occuparsi nelle opere di misericordia proprie dell'indirizzo della congregazione e la divina Provvidenza verrà loro in soccorso.
5. Le due famiglie della congregazione hanno un identico trattamento, qualunque sia la dote delle figlie.
6. La superiora generale non può variare il disposto relativo alla dote senza il consenso della Santa Sede.
7. La disposizione della dote e il disbrigo degli affari temporali si deve compiere prima che la novizia abbia fatto la sua professione.