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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo XII. DEL VOTO DI OBBEDIENZA |
Capo XII.
DEL VOTO DI OBBEDIENZA
1. Alcune opere si esercitano per adempire al voto dell'obbedienza, altre per virtù particolare.
2. Le figlie della congregazione sono obbligate per voto ad obbedire alle proprie superiore, qualora esse comandino cose che riguardano, anche indirettamente, la vita dell'istituto ovvero l'osservanza delle Costituzioni.
3. Sono obbligate altresì per voto <ad obbedire> , quando la superiora comanda in virtù di santa obbedienza, ovvero ne faccia formale precetto.- 343 -
4. Da precetti così gravi d'ordinario si astengono le superiore locali.
5. Anche la superiora generale non lo[31] fa che con grande cautela e per cause gravi.
Dovendo però fare, conviene lo faccia per iscritto ovvero alla presenza di due testimoni.
6. Le religiose non sono tenute per obbligo di voto, ma solo per virtù di obbedienza, ad osservare le disposizioni della superiora e delle Costituzioni.
7. Le Regole della congregazione per se stesse, escluso lo scandalo ovvero l'obbligo che ne venga dalla virtù medesima, non obbligano sotto pena di colpa.
8. Le Figlie di santa Maria hanno il dovere e il diritto di esporre per una volta almeno alla propria superiora le ragioni che si oppongono ad una disposizione ricevuta, ma sono obbligate poi a rimettere il proprio giudizio, qualora la superiora creda di non poter aderire.
9. Il voto dell'obbedienza include merito grandissimo e richiede profonda saggezza in chi deve comandare e in chi deve obbedire.