Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regola F.s.M.P. - 1902
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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902)

Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo XIII. DELLA CONFESSIONE E DELLA COMUNIONE

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Capo XIII.

DELLA CONFESSIONE E DELLA COMUNIONE

 

 1. [32]Le Figlie di santa Maria si confessano d'ordinario una volta ogni settimana ed i confessori, secondo i decreti pontifici5, vengono loro assegnati dal vescovo.

Esse hanno confessori ordinari, straordinari e supplementari.

2. Il confessore ordinario è uno solo per tutte le figlie di una casa.

3. La superiora propone al vescovo i sacerdoti confessori che crede più atti, ma poi si rimette e riceve quelli che dal vescovo le sono assegnati.

Spetta pure al vescovo approvare - 344 -il sacerdote per le sacre funzioni e per la predicazione nelle case.

4. Il confessore deputato dal vescovo rimane in ufficio tre anni.

 5. Oltre il confessore ordinario, il vescovo ne assegna uno straordinario, perché nei quattro Tempi ed anche più sovente[33] sia data opportunità di aprire l'animo a chi ne avesse bisogno.

Le figlie della congregazione, che non desiderassero esporre la propria coscienza al confessore straordinario, sono però ugualmente obbligate a presentarsi a lui.

6. Se le figlie di una casa sentissero il bisogno del consiglio e della guida di altro confessore, potranno per giuste ragioni ottenerlo dal vescovo.

Il sommo pontefice Benedetto XIV6 e S. Francesco di Sales insegnano di concedere senza difficoltà un confessore straordinario alle religiose che lo richiedono, non per leggerezza e singolarità, ma per il bene della propria anima.

La superiora è tenuta a non ostacolare la cosa e non deve in nessun modo esplorarne i motivi.

7. La superiora può invitare per la confessione propria e delle consorelle ognuno dei sacerdoti approvati dal vescovo, secondo le pratiche suesposte, senza presentarsi nuovamente all'ordinario.

8. Quando una figlia è in pericolo di[34] morte, la superiora si affretti a procurarle un confessore straordinario, tanto più se quella ne mostrasse desiderio.

9. Quando le consorelle si confessano in qualche chiesa pubblica, è loro permesso di confessarsi presso qualsiasi sacerdote approvato.

10. Previo il permesso del confessore, le Figlie di santa Maria si accostano tutti i giorni a ricevere la santa Comunione.

11. È proibito alla superiora qualunque ingerenza intorno alla frequenza dei Sacramenti, essendo questo ufficio riservato al sacerdote.

12. La superiora è obbligata a procurare a tutte le consorelle tempo sufficiente per l'apparecchio e per il ringraziamento alla santa Comunione.- 345 -

13. La superiora e le consorelle procureranno con amoroso zelo di favorire la frequenza alla santa Comunione tra i ricoverati della casa, in ispecie se adolescenti od infermi.





p. 343
5 L'A. si riferisce alla costituzione apostolica Pastoralis curae di Benedetto XIV, del 5 agosto 1748, e al decreto Quemadmodum della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, del 17 dicembre 1890.



p. 344
6 Nella costituzione apostolica Pastoralis curae § 8, del 5 agosto 1748.



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