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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo I. DELL'AUTORITÀ PRIMA DELLA CONGREGAZIONE E DEL CONSIGLIO GENERALE |
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§ II. Delle sorelle che hanno voce nel Capitolo
351§ III. Del presidente, delle scrutatrici e della segretaria del Capitolo
353§ IV. Della elezione e della rielezione della superiora generale
354§ V. Elezione delle consigliere, della segretaria e dell'economa generale
355§ VI. Cose da trattarsi nel Capitolo generale
356GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE
E SUA COSTITUZIONE
DELL'AUTORITÀ PRIMA DELLA CONGREGAZIONE
1. [47]La superiora generale col Consiglio di suore da lei dipendenti è la prima autorità della congregazione.
In via straordinaria può invece essere prima autorità il Capitolo generale.
2. Il governo della congregazione, come è nella Regola approvata dalla Santa Sede, non può essere mutato dai vescovi in nessuna casa.
3. La superiora generale dura in carica sei anni.
1. [48]D'ordinario il Capitolo si convoca ogni sei anni, in occasione delle elezioni generali dei maggiori uffici da affidare alle figlie, vale a dire delle cariche di direzione od altre importanti.
2. Quando per morte della superiora generale o per sua rinuncia o deposizione è necessario provvedere, si aduna il Capitolo straordinario.
3. Nel Capitolo generale si trattano gli affari più importanti della congregazione e la distribuzione principale degli uffici e delle elezioni.
4. La superiora generale nel Capitolo ordinario e la vicaria nello straordinario ne manderanno avviso tre mesi prima alle case in Europa e sei mesi se ve ne avessero fuori d'Europa, accennando ai principali argomenti che verranno trattati nel Capitolo.- 352 -
5. La superiora generale, assistita dal suo Consiglio, fisserà il luogo dove dovrà essere tenuto il Capitolo.
Delle sorelle che hanno voce nel Capitolo
1. [49]Le Figlie di santa Maria, sparse già nell'alta Italia e nella Svizzera, può darsi che col tempo abbiano ad essere divise in province.
Ora, sieno di una o più province, le sorelle che hanno voce nel Capitolo sono tuttavia invariabilmente le seguenti:
b) i membri del Consiglio superiore;
c) la segretaria generale;
Sono membri del Capitolo tutte le suddette, benché durante il Capitolo vengano per un motivo qualsiasi surrogate da altre.
e) Fa parte del Capitolo anche la superiora generale ultima scaduta.
f) Fanno parte del Capitolo le suore assistenti di ogni casa di provincia.
g) Una professa da associare all'assistente nel Capitolo, eletta a maggioranza di voti dalle suore professe di ogni casa filiale.
2. Le case minori, che hanno meno di dodici suore professe, si uniscano a due a due ovvero a tre a tre e nominino a maggioranza di voti una suora delegata da presentare al Capitolo, nel caso che la suora assistente non possa intervenirvi in persona.
3. Alla elezione della suora delegata al Capitolo hanno parte anche le figlie che abbiano compiuto un anno di noviziato.
4. L'elezione si fa a voti segreti ed a maggioranza di voti.
Se dopo un primo ed un secondo scrutinio non si ottiene l'assoluta maggioranza dei voti, si ordina un terzo scrutinio ed in questo si eleggerà quella suora che ottiene una maggioranza - 353 -di voti relativa.
Ove avvenisse che due suore avessero pari numero di voti, si terrà per eletta quella delle due che conta più anni di professione.[50] Lo stesso si dica per le altre elezioni, tranne che per la superiora generale.
5. Collo stesso metodo si nomina una suora da sostituirsi alla delegata, quando questa fosse impedita di presentarsi al Capitolo.
6. Se poi la congregazione sarà divisa in parecchie province, basterà allora che si presenti al Capitolo la suora superiora di ogni provincia con due sorelle delegate delle singole province.
7. Le delegate si scelgano dalla superiora d'ogni provincia, unitamente al Consiglio proprio d'ogni superiora. Si aggiunga il voto di ogni casa che ha dodici professe e quello delle case minori, le quali si uniscono fra loro e collo stesso metodo di elezione come è stato spiegato più sopra10.
8. Si eleggano sempre collo stesso metodo nuove delegate a surrogare le prime delegate, qualora queste non potessero intervenire al Capitolo.
9. Perché il Capitolo sia ritenuto valido, occorre che vi sieno presenti almeno[51] due terzi delle suore che vi hanno diritto d'intervento.
Del presidente, delle scrutatrici e della segretaria del Capitolo
1. Nel Capitolo generale delle figlie della congregazione, il vescovo del luogo presiede alla elezione od in sua vece un sacerdote da lui delegato a rappresentare la Santa Sede, avendone avuto avviso in tempo.
Qualora il vescovo creda assumere - 354 -altri sacerdoti ad assistere al capitolo, questi non possono in modo alcuno ingerirsi nell'andamento del Capitolo stesso.
2. Nel Capitolo ordinario la superiora che scade compie l'ufficio di vicaria, finché sieno compiute tutte le elezioni.
3. Primo atto del Capitolo è quello di eleggere fra le figlie radunate due scrutatrici.
4. [52]L'ufficio delle scrutatrici è di raccogliere le schede da ogni votante, deporle nell'urna e numerarle alla presenza del presidente, vedere se il numero delle schede concorda col numero delle intervenute; tosto di poi le scrutatrici aprono le schede una per volta e le leggono a voce alta.
5. La segretaria scrive diligentemente tutti gli atti del Capitolo riguardanti la elezione della superiora e la trattazione degli affari della congregazione.
6. Tutte le trattazioni del Capitolo si definiscono con voti segreti.
Le elezioni non si possono fare che per mezzo delle schede riempite dalle professe adunate.
7. Se nella casa dove si raduna il Capitolo si trovi una figlia impossibilitata per infermità di far parte del Capitolo stesso e che tuttavia possa scrivere, le scrutatrici si rechino da lei per ritirare la sua scheda e, chiusa, unirla colle altre nell'urna destinata.
Della elezione e della rielezione della superiora generale
1. [53]La superiora generale dev'essere eletta per la prima.
Essa deve avere compito i quarant'anni e deve averne almeno dieci di professione religiosa.
2. Verrà eletta a maggioranza di voti, cioè con numero di voti che superi la metà della somma dei voti emessi.
3. Si fa un primo scrutinio e, se questo non riesce, se ne fa un secondo e parimente un terzo. Che se nemmeno riuscisse il terzo scrutinio, l'elezione è devoluta alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, alla quale si manderanno fedelmente trascritti gli atti della tentata elezione. Fatto questo, il Capitolo resta immediatamente sospeso.- 355 -
4. Se invece la non riuscita del primo, secondo e terzo scrutinio avvenisse in regione lontana, fuori di Europa, si[54] istituisca un quarto scrutinio fra le due sorelle che nel terzo scrutinio ottennero maggior numero di voti.
Se accadesse ancora parità di voti, sarà ritenuta superiora la più anziana per professione religiosa.
5. La superiora generale può essere confermata per un secondo sessennio ed anche per un terzo sessennio, quando ottenga almeno due terzi dei voti e il consenso della Santa Sede.
6. Avvenuta l'elezione, la suora presidente del Capitolo ne fa la presentazione alle sorelle e queste porgono il loro ossequio alla madre.
7. Se nella nomina della superiora è necessario aspettare la conferma della Santa Sede, la superiora non potrà essere investita della sua carica prima che da Roma non gliene sia giunta la conferma.
Elezione delle consigliere, della segretaria e dell'economa generale
1. [55]Eletta la superiora generale, si passa tosto ad eleggere le consigliere, la segretaria e l'economa generale.
2. Per coprire ognuna di questa cariche, richiedesi che ogni suora abbia compito i trentacinque anni.
3. Può essere eletta all'ufficio di segretaria anche una consigliera; purché non sia la prima.
4. Si eleggono ai suddetti uffici le suore collo stesso metodo adoperato per l'elezione della superiora generale.
Fallito il primo e secondo scrutinio, si eleggono al terzo scrutinio quelle che risultano colla maggioranza anche relativa dei voti.
5. La prima ad eleggersi è la vicaria della superiora generale, la quale ha l'ufficio[56] di rappresentare la superiora quando è assente ovvero impedita o decaduta dal suo ufficio.
6. Il presidente del Capitolo dichiara e promulga il nome delle consigliere destinate ai relativi uffici, indi subito cessa dalla carica di presidente del Capitolo.- 356 -
7. Le figlie elette rimangono in carica fino ad un nuovo Capitolo né si possono deporre che per cause gravissime e solo dal Consiglio generale.
La deposizione delle assistenti generali dev'essere confermata dalla Santa Sede.
Cose da trattarsi nel Capitolo generale
1. Nel Capitolo si trattano affari importanti che riguardano la congregazione e specialmente quelli che richiedono l'approvazione della Santa Sede.
Questi affari si risolvono colla maggioranza dei voti delle deliberanti.
2. [57]Le risoluzioni d'importanza devono essere prese sotto la direzione della nuova superiora generale.
Se la superiora eletta non fosse stata presente al Capitolo, si chiami tosto e si trattino gli affari alla sua presenza.
3. Se non erano presenti le consigliere o anche solo taluna di esse, si cerchi di averle tutte al Capitolo, senza tuttavia differire di troppo i negozi che si vengono discutendo.
4. Il Capitolo non deve protrarsi oltre lo stretto necessario, ma non si deve tuttavia prefiggergli un limite assoluto di durata.
5. Le decisioni prese nel Capitolo generale restano in vigore fino al Capitolo successivo.
6. Il Capitolo non può modificare o interpretare diversamente dal senso assoluto e palese le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, se non interviene la conferma della stessa Santa Sede.