IntraText Indice: Generale - Opera | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText |
REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE |
In questa pagina
§ I. Autorità della superiora generale, suoi diritti, diritti del vescovo nella visita delle case
§ II. Di ciò che non può fare la superiora generale
356§ III. Della deposizione e della rinuncia della superiora generale
359
Autorità della superiora generale, suoi diritti,
diritti del vescovo nella visita delle case
1. [58]La superiora generale, debitamente eletta, governa ed amministra la congregazione affidatale secondo le norme - 357 -della Regola e col suo Consiglio fissa la sua sede nella casa che crede più opportuna.
Quella casa diventa allora capo e centro di tutta la congregazione.
Essa non può tuttavia trasferire in perpetuo la sua dimora senza il permesso della Santa Sede.
2. Secondo la Regola, ha diritto di affidare uffici e procure tanto per l'intera congregazione, quanto per i singoli affari delle singole case e può mandare le sorelle da una casa all'altra.
3. [59]La superiora generale ha l'obbligo di visitare ogni tre anni l'intera congregazione e anche più spesso, se bisogni, e non potendolo fare si faccia sostituire da una consorella idonea.
4. Quando occorra scegliere una visitatrice per qualche casa o qualche provincia ovvero incaricare una figlia per la trattazione di un affare speciale, spetta alla superiora di scegliere e delegare la suora.
5. Se la visitatrice dev'essere generale per tutta la congregazione e la superiora abbia fatto cadere la scelta su tale che non appartenga al Consiglio, allora richiedesi il consenso del Consiglio stesso.
6. La superiora generale e la vicaria, visitando la congregazione, si prendono sempre una compagna.
7. Le case della congregazione dove trovinsi orfanotrofi, ricoveri, asili infantili, scuole, oratori, sono sottoposte alla vigilanza del vescovo per quanto riguarda l'insegnamento della religione, il buon costume, gli esercizi di pietà e l'amministrazione[60] delle cose sacre, secondo le costituzioni approvate dalla Santa Sede.
8. Per effetto della costituzione pontificia Conditae a Christo, § 2, XI11 i vescovi di tutte le diocesi hanno diritto di visitare le chiese, i sacrari, gli oratori pubblici, i confessionali,- 358 -e stabilire quello che credono opportuno in riguardo agli stessi.
9. Per ciò che spetta il lato finanziario, il vescovo prende notizia dell'amministrazione dei fondi e dei legati costituiti per opere di culto ovvero per venire in soccorso ai luoghi ed agli abitanti della sua diocesi.
10. Ogni tre anni la superiora generale notifica alla Santa Sede lo stato disciplinare, materiale, personale ed economico della congregazione.
L'ordinario della diocesi in cui trovasi la casa principale conferma la relazione della superiora generale.
11. Il vescovo, senza ingerirsi direttamente, invigila l'amministrazione dei beni di cui sopra, assumendo informazioni dall'economa[61] generale ovvero dalle direttrici delle singole case.
12. La superiora generale, col consiglio e col voto delle sue consigliere, si scelga dal Consiglio superiore una suora che all'uopo sappia e possa ammonire la stessa superiora generale e, secondo le circostanze, darle rispettosi e opportuni avvertimenti.
Di ciò che non può fare la superiora generale
1. La superiora generale non può essere superiora locale o provinciale.
Non può dare interpretazione autentica delle Regole e nemmeno sancire aggiunte, mutamenti o derogazioni.
2. La superiora generale non ha facoltà di dare dispense generali intorno alla Regola; essa solo può esimere privatamente e per un tempo determinato dall'osservanza di qualche prescrizione quelle sorelle che ne avessero necessità.
3. [62]Non può di sua testa costituirsi una vicaria ed affidarle i propri poteri, mentre è espresso nella Regola quale vicaria debba assumersi ed in quali casi valersene.
4. Essendo stabilito nella Regola chi debba avere voce attiva e passiva, la superiora non può a suo arbitrio togliere o accordare la voce attiva e passiva.- 359 -
Della deposizione e della rinuncia
1. Qualora paresse opportuno doversi destituire dall'ufficio e dall'autorità sua la superiora generale, le consorelle del Consiglio superiore riportino la questione alla Sacra Congregazione e si sottomettano alla decisione di quella.
2. Se la superiora generale sentisse di dover rinunciare al suo alto ufficio, esponga le proprie ragioni alla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, alla quale spetta di accettare o respingere la rinuncia.