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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo VI. DELL'ECONOMA GENERALE E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI |
Capo VI.
E DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI
1. I beni della congregazione appartengono taluni alla congregazione propriamente detta, altri alle province, altri alle singole case.
2. Tutti i beni della congregazione mobili ed immobili sono amministrati dall'economa generale, sempre però sotto la dipendenza della superiora generale e del Consiglio generale.
3. L'economa generale, pur essendo membro del Consiglio superiore, perde il voto nel Consiglio quando si tratti di dare ragione dell'amministrazione da lei tenuta, perché dando essa il voto sarebbe giudice in causa propria, il che ripugna alla convenienza; essa riprende e conserva il voto in tutto il resto, come è detto a suo posto.
4. [69]In tutte le vertenze amministrative l'economa sarà chiamata nel Consiglio e porgerà documenti e opportuni consigli.
5. Nella casa dove risiede la superiora generale, si tiene la cassaforte in luogo sicuro.
La cassaforte sarà munita di tre chiavi diverse una dall'altra, una delle quali sarà affidata alla superiora generale, la seconda alla prima consigliera e la terza all'economa generale.
6. Nella cassaforte si conservano ogni e qualsiasi titolo di proprietà, le carte valori equivalenti o rappresentanti denaro ovvero che danno diritto a redditi ovvero a frutti.
Nella cassaforte non si ripone il denaro occorrente per le spese ordinarie d'ogni giorno.
7. Quando si debba aprire la cassaforte, si riuniscono le tre consorelle colle relative chiavi e, se taluna ne fosse impedita, deleghi una delle due consorelle o meglio dia la chiave e l'incarico ad altra consorella del Consiglio superiore, coll'ordine espresso che, cessata la necessità, tosto le venga restituito la chiave e l'incarico.
8. [70]L'economa generale deve tenere annotato esattamente - 363 -tutto quanto si depone e si toglie dalla cassaforte e per qual titolo.
9. L'economa ogni semestre, colla presentazione dei libri, rende ragione alla superiora generale dell'amministrazione tenuta I libri saranno esaminati dalla superiora e dalle consigliere e saranno confrontati coi valori ed altri oggetti di cassa e, trovato il tutto conforme, quelle apporranno la propria firma al resoconto dell'economa generale.
10. Con metodo somigliante saranno amministrati i beni dalle singole province e dalle singole case.
Le assistenti delle singole case, col proprio Consiglio, fanno ogni mese il bilancio di cassa ed in fine di ogni semestre l'assistente colle sue consigliere rivede, com'è detto sopra, l'andamento dare e avere della cassa e riferisce poi alla superiora di provincia ovvero, se non esistono province, alla superiora generale.
11. [71]In ogni casa si fa ogni anno il bilancio generale e, pagate le spese, se si trovano avanzi, si dividono in tre parti, uno alla casa stessa, un terzo si manda alla provincia, il resto alla superiora generale.
Allorché non vi fossero province, il terzo che apparterrebbe a queste si divide secondo il bisogno e le circostanze e nei casi ordinari si passa per due terzi alla casa madre, per il rimanente alla casa dove l'avanzo è stato fatto.
12. La superiora generale al termine della sua gestione deve rendere ragione al Capitolo generale dell'amministrazione passata sotto il suo superiorato e dello stato economico della congregazione.
13. L'economa riassume gli specchietti dell'amministrazione, perché vengano riconosciuti ed approvati dal Consiglio generale.
14. Fra le suore convenute al Capitolo generale si scelgano tre consorelle che non appartengano al Consiglio superiore[72] e si affidi ad esse l'incarico di esaminare gli specchietti amministrativi di cui sopra, per riferirne poi al Capitolo.
15. La superiora generale e le assistenti delle case e delle province non sono tenute a dar conto della propria amministrazione al vescovo.
Nella costituzione Conditae a Christo si legge: «Quei fondi poi ovvero legati, che son dati a taluna - 364 -casa allo scopo di culto e di beneficenza, sono da erogare in quel luogo.
L'assistente della casa tenga pure l'amministrazione di questi beni, ma riferisca al vescovo e si mostri allo stesso in tutto ossequente, talmente cioè che non sia lecito né all'assistente né a chiunque è proposto all'istituto di nascondere veruna cosa al vescovo o distrarre o convertire in altri usi.
Pertanto il vescovo esaminerà il resoconto dell'entrata e dell'uscita; curerà parimente che le somme capitali non sieno diminuite né che i redditi si eroghino invano»12.