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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo VII. DELLA MAESTRA DELLE NOVIZIE |
Capo VII.
1. [73]La maestra delle novizie vien scelta dalla superiora generale e dal Consiglio della stessa.
2. La scelta deve cadere sopra una figlia dotata di vera pietà, di carità e di prudenza, perché possa colla parola e coll'esempio allevare convenientemente le novizie e renderle atte ciascuna al proprio ufficio.
3. La maestra delle novizie deve avere almeno trentacinque anni e deve contare dieci anni di professione.
4. La compagna o vicemaestra delle novizie deve avere almeno trent'anni di età e cinque di professione.
5. La maestra delle novizie non deve avere incarichi od uffici che la impediscano di curare ed educare gelosamente le novizie.
Per questa ragione non può appartenere al Consiglio superiore.
6. Allorché nel Consiglio superiore si tratti di cosa concernente il noviziato o[74] le novizie, è necessario chiamare la maestra delle novizie, perché dica in proposito il proprio avviso e porga le informazioni opportune.