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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo VIII. DELLE PROVINCE E DELLE SUPERIORE DI PROVINCE |
Capo VIII.
DELLE PROVINCE
1. Quando colla divina grazia la congregazione sia tanto diffusa ed allargata da richiedere più noviziati, talché il governo ne divenga troppo difficile per una sola superiora, bisognerà dividere la congregazione in province.
2. La divisione della congregazione in province, come pure l'istituzione di nuove province, richiede il consenso della Santa Sede.
3. Ogni provincia deve avere il proprio noviziato.
4. Spetta alla superiora della provincia di ammettere le postulanti all'abito e <le novizie> alla professione religiosa coll'emissione dei voti.
La superiora generale deve però[75] sempre approvare la vestizione e l'emissione dei voti.
5. Si ripete qui quanto si è detto parlando del Capitolo generale e dell'amministrazione dei beni della provincia13.