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REGOLA DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1902) Parte seconda. GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo XI. DELLA PORTINAIA |
Capo XI.
DELLA PORTINAIA
1. [79]La portinaia sarà scelta dall'assistente, col concorso del suo Consiglio, fra le suore che si distinguono per carità, prudenza, prontezza e precisione.
2. La portinaia deve curare il parlatorio, badare che non sia mai chiuso a chiave, perché sia facile ad ognuno l'entrarvi ad ogni momento per la necessaria sorveglianza.
3. Non deve ammettere al parlatorio nessuna suora senza il permesso della superiora.
4. Non le è lecito assumere ambasciate dalle novizie e dalle professe per le persone non appartenenti alla casa, né da queste per le novizie e le professe, se non ne ha il consenso dall'assistente.- 368 -
5. Al calar della notte, all'ora indicatale dall'assistente secondo i luoghi e le stagioni, chiuda la porta di casa e ne consegni la chiave all'assistente medesima.