Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo VI. DELLE NOVIZIE E DEL NOVIZIATO

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Capo VI.

DELLE NOVIZIE E DEL NOVIZIATO

 

21. Nel giorno in cui la postulante riceve l'abito religioso incomincia il suo noviziato.

22. Il noviziato dura due anni.

23. Si osservi poi quanto fu prescritto dal Concilio di Trento: «Il vescovo ovvero lui assente od impedito il vicario od altro sacerdote, da lui deputato, esplori anzitutto diligentemente che la figlia, la quale vorrà prendere l'abito religioso, ne abbia vera volontà e non sia stata forzata o sedotta e sappia quello che si fa»6.[14] La superiora poi è obbligata a dare comunicazione un mese prima al vescovo delle figlie che sta per ammettere alla vestizione ed al noviziato.

Le postulanti devono fare dieci giorni di ritiro spirituale prima di vestir l'abito e cominciare il noviziato.

24. La superiora generale, col voto del suo Consiglio, può protrarre il noviziato non oltre i tre mesi per casi speciali e per giusta causa.- 377 -

25. Nel primo anno la novizia deve occuparsi dello studio e della conoscenza delle Costituzioni e dell'indirizzo della congregazione.

Deve formarsi l'anima a soda virtù, esercitandosi nello spirito di orazione.

Nel secondo anno poi viene iniziandosi nei lavori della casa sotto la vigilanza e direzione della maestra delle novizie, continuando a dimorare nel noviziato fino alla sua professione.

26. Una suora professa, assegnata dal Consiglio generale in qualità di maestra, assiste e indirizza le novizie nello studio e nella[15] pratica della Regola e con istruzioni e con pratici esercizi le forma gradatamente ad una soda virtù.

27. La casa del noviziato è di solito nella casa madre, ma, col consenso della superiora generale e del relativo Consiglio, può costituirsi il noviziato in altro luogo.

Quando poi la congregazione venisse divisa per province con consenso della Santa Sede, allora ogni provincia avrà il proprio noviziato.

28. La suora economa della casa di noviziato prenda concerto coi parenti o coi tutori della novizia riguardo alle spese del tempo di noviziato.

Prenda pure nota del danaro, delle suppellettili e degli indumenti portati dalla novizia, perché, dato il caso della sua uscita dalla congregazione, le siano restituiti, col danaro, i detti indumenti e le dette suppellettili nello stato in cui sono.

29. E proibito alle novizie di fare donazioni all'istituto come è proibito all'istituto di riceverle.

30. In tutto il periodo del noviziato le[16] figlie stanno soggette alla maestra, le obbediscono prontamente e ne ascoltano con docilità le correzioni.

Non dimorano colle professe, ma possono stare con esse in refettorio, in coro, in chiesa e nelle sacre processioni.

Le suore professe, uscendo di casa, non si fanno accompagnare da novizie, all'infuori della maestra o della vicemaestra.

Nel compartimento delle novizie non possono entrare suore professe e tanto meno suore che avessero meritato qualche castigo.

31. Ogni novizia deve avere copia delle Costituzioni e del Regolamento, per studiare e meditare i propri obblighi dietro l'indirizzo avutone dalla maestra.- 378 -

32. Per erigere un nuovo noviziato o traslocare l'esistente, occorre il consenso della Santa Sede.





p. 376
6 Conc. Trident., Sessio XXV de regul. Et monial., c. 17.



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