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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo VII. DELLA DOTE |
Capo VII.
DELLA DOTE
33. È fissata7 una dote minima di lire quattrocento almeno per le suore direttrici e di lire duecento per le suore coadiutrici.
34. [17]Si deve dare cauzione della dote all'istituto avanti la vestizione; si consegna poi la somma di dote fissata, compiuto il noviziato, avanti emettere la professione.
35. La dote consegnata non si può alienare, ma si deve collocare a frutto con prudenza e sicurezza.
36. Che se una figlia esca o venga dimessa dall'istituto, le si deve restituire la dote, ma senza i frutti della stessa.
37. La disposizione dei propri beni si deve compiere prima che la novizia abbia fatta la sua professione.