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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo VIII. EMISSIONE DEI VOTI |
Capo VIII.
38. Nella congregazione delle Figlie di santa Maria della Provvidenza si emettono voti semplici ad annum per un triennio; di poi si emettono i voti perpetui.
I voti si emettono nelle mani della superiora generale o di altra suora da essa delegata.
39. [18]Per divozione, in ogni casa della congregazione, nelle principali solennità dell'anno, si rinnovano i voti privatamente e nella festa dell'Epifania si rinnovano in comune.
40. Si premettono ai voti l'esame di vocazione di monsignor vescovo e dieci giorni di spirituali Esercizi per apparecchiarsi seriamente.- 379 -
41. Le religiose nel fare i voti perpetui sono assistite da due suore che ne fanno testimonianza e ne firmano l'atto.
42. «In nome della santissima Trinità, Padre, Figliuolo, Spirito Santo, io N.
N.
, prostrata alla divina presenza, mi riconosco indegna di servire da vicino il Signore, ma confidando nella divina bontà mi umilio dinanzi a Dio onnipotente ed alla beata vergine Maria e faccio voto (per anni tre...ovvero, in perpetuo...) di povertà, di castità, di obbedienza a Dio onnipotente, in mano della superiora generale delle Figlie di santa Maria della Provvidenza, secondo le Costituzioni di detta congregazione».
43. [19]Di poi la superiora generale o chi per essa invita la nuova professa a scrivere il proprio nome e cognome nel registro generale delle figlie della congregazione8, che essa poi sottoscrive e dopo di lei le due suore che hanno assistito la neoprofessa.