Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo X. DEL VOTO E DELLA VIRTÙ DI POVERTÀ

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Capo X.

DEL VOTO E DELLA VIRTÙ DI POVERTÀ

 

45. Con emettere il voto semplice di povertà, le religiose rinunciano al diritto di disporre di qualunque cosa temporale senza il permesso dei legittimi superiori.- 380 -

46. Sono altresì proibite di tenere presso di sé l'amministrazione di qualunque bene temporale.

47. [20]Avanti la prima emissione dei voti devono disporre come loro aggrada, ed anche in favore dello istituto se credono, dell'uso e dell'usufrutto dei beni che loro appartengono.

Parimente devono cedere a persona di propria fiducia o, se credono, al proprio istituto quando questo creda incaricarsene, l'amministrazione dei propri beni.

48. Che se la figlia esce dall'istituto, allora si intende infirmata ogni cessione, anzi è bene che ciò sia espresso sull'atto di disposizione di cui qui sopra.

49. Durante i voti, senza il permesso della superiora generale non si possono cambiare o revocare le disposizioni premesse.

50. Le disposizioni suddette di uso o di usufrutto ovvero di amministrazione tanto si possono fare per atto pubblico che per atto privato.

51. Il dominio radicale dei propri beni è sempre in mano alle religiose professe e non se ne possono privare per qualsiasi atto fra i vivi9, fino a che non abbiano emessi i voti perpetui.

52. [21]Ad ogni modo si raccomanda che, avanti emettere voti anche temporanei, le religiose dispongano con piena libertà dei loro beni per mezzo di testamento.

53. Perché poi, emessi i voti perpetui, le religiose si spoglino del dominio radicale dei propri beni per atto tra vivi, si richiede il permesso della Santa Sede.

54. Le suore professe, che intendono fare testamento ovvero il già fatto mutarlo, devono avere il permesso della Santa Sede e, se il tempo urge, devono almeno chiedere il permesso del vescovo o della superiora generale, se non vi è modo o tempo di ricorrere al vescovo.

Nei casi estremi basta anche il permesso della superiora locale.

 55. Con il permesso della superiora generale ovvero della- 381 - locale nei casi urgenti, possono le suore compiere scritture e firmare atti di legge.

56. A tenore delle norme date sopra, le suore possono pure disporre dei beni loro sopravvenuti dopo l'emissione dei voti.

57. [22]Non possono in modo veruno disporre dei beni dati in dote.

58. Qualunque provento che le suore o per industria propria ottenessero ovvero per riguardo all'istituto, tutto è per l'istituto e proprietà dell'istituto.

59. Nell'istituto tutti i beni sono comuni10 ed è bene che le vesti di uso personale siano tenute sotto comune custodia, ma separatamente.

60. Quanto alle suppellettili in genere, queste non siano tanto abbondanti da ripugnare all'indirizzo di povertà propria di persone religiose né siano così scarse da venirne meno il necessario.





p. 380
9 Qui e nell'articolo 53 l'espressione atto fra i vivi indica un atto legale di cessione dei propri beni immediatamente effettivo, contrapposto al testamento, che entra in vigore alla morte del testatore.



p. 381
10 Il ms e le C 1907 continuano diversamente: ma è bene che le vesti di uso personale siano tenute ed usate personalmente.



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