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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte prima. CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo XII. DEL VOTO E DELLA VIRTÙ DI OBBEDIENZA |
Capo XII.
DEL VOTO E DELLA VIRTÙ DI OBBEDIENZA
64. Le figlie della congregazione in forza del voto di ubbidienza sono obbligate ad obbedire alle proprie superiore, qualora esse comandano cose che riguardano anche indirettamente la vita dell'istituto ovvero l'osservanza delle Costituzioni.
65. [24]Allora sono obbligate per voto, quando la superiora comandi in virtù di santa obbedienza ovvero ne faccia formale precetto.
66. Da precetti così gravi generalmente si astengono le superiore locali; anche la superiora generale non lo faccia che con grande cautela e per cause gravi; dovendolo però fare, lo faccia per iscritto ovvero alla presenza di due testimoni.
67. Le religiose sono tenute per virtù di obbedienza ad osservare le disposizioni della superiora e delle Costituzioni.
68. Le Costituzioni della congregazione per se stesse non obbligano sotto pena di colpa.
69. Le Figlie di santa Maria hanno il dovere e il diritto di esporre, per una volta almeno, alla propria superiora le ragioni che si oppongono ad una disposizione ricevuta, ma sono obbligate poi a rimettere il proprio giudizio qualora la superiora non creda di aderire.
70. L'obbedienza si fa prontamente con animo allegro; si fa ciecamente senza cercare troppo sottilmente le ragioni per cui[25] una cosa è comandata; si fa esattamente, ben ricordando che chi obbedisce ai superiori obbedisce a Dio stesso. L'obbedienza parimente si fa alla superiora ed a quelle che la rappresentano nei loro uffici.