Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE

Capo I DEL CAPITOLO GENERALE

§ III. Delle sorelle che hanno voce nel Capitolo

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§ III. Delle sorelle che hanno voce nel Capitolo

 

128. Sono vocali di diritto nel Capitolo generale:

a) la superiora generale;

b) i membri del Consiglio superiore;

c) [42]la segretaria generale;- 392 -

d) l'economa generale

e) fa parte del Capitolo anche la superiora generale ultima scaduta.

Restano, durante il Capitolo, membri di esso anche dopo che sono state surrogate da altre nel loro ufficio.

129. Fino a che non vi sarà divisione di province, faranno parte del Capitolo generale tutte le superiore delle case di dodici suore, ciascuna con una suora eletta dalle vocali della medesima casa.

130. Le case minori, che hanno meno di dodici suore, mandano le suore professe, che hanno la voce attiva, a riunirsi con quelle di una o più altre case vicine minori, fino a formare il numero di dodici vocali, le quali poi, così riunite, prima eleggono una delle superiore di queste case minori, la quale vada come elettrice al Capitolo generale; poi eleggono tra loro una suora di voti perpetui che l'accompagni come elettrice nel medesimo Capitolo.

Se una casa minore fosse troppo distante[43] dall'altra, manderà le sue vocali alla casa più vicina che è composta di dodici suore, colle quali unite eleggeranno la delegata che deve andare al Capitolo.

In queste elezioni che si fanno nelle case per eleggere le delegate al Capitolo, hanno voce attiva e passiva le suore di voti perpetui.

Le suore di voti temporanei hanno solamente la voce attiva.

Oltre la delegata, si deve eleggere un'altra che possa sostituirla ed andare in suo luogo al Capitolo nel caso che la delegata fosse impedita.

Quando l'istituto sarà diviso in province, faranno parte del Capitolo generale non più le superiore locali colle delegate delle case, ma le superiore provinciali ciascuna con due delegate della relativa provincia.

131. Queste due delegate delle singole province e le loro sostitute saranno elette dal Capitolo provinciale, di cui faranno parte la superiora provinciale, le sue consigliere e tutte le superiore con una delegata di quelle case della provincia che hanno il numero di dodici suore e una superiora e una delegata- 393 - di[44] ogni gruppo delle case minori che si riuniscono, come si è detto di sopra, a formare il numero di dodici vocali.

132. L'elezione si fa a voti segreti ed a maggioranza di voti; se dopo un primo ed un secondo scrutinio non si ottiene l'assoluta maggioranza dei voti, si ordina un terzo scrutinio ed in questo si eleggerà quella suora che ottiene una maggioranza di voti relativa.

Ove avvenisse che due suore avessero pari numero di voti, si terrà per eletta quella delle due che conta più anni di professione.

Lo stesso si dica per le altre elezioni, tranne che per la superiora generale.

133. Collo stesso metodo si nomina la suora da sostituirsi alla delegata, quando questa fosse impedita a presentarsi al Capitolo.

134. Perché il Capitolo sia ritenuto valido, occorre che sieno presenti almeno due terzi delle suore che vi hanno diritto di intervento.


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