Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE

Capo I DEL CAPITOLO GENERALE

§ VI. Elezione delle consigliere, della segretaria e dell'economa generale

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§ VI. Elezione delle consigliere, della segretaria e dell'economa generale

 

 

147. Eletta la superiora generale, si passa tosto ad eleggere le consigliere, la segretaria e l'economa generale.

Per coprire ognuna di queste cariche, richiedesi che ogni suora abbia compiuto i trentacinque anni e sia di voti perpetui.

Può essere eletta all'ufficio di segretaria anche una consigliera, purché non sia la prima.

148. Si eleggono ai suddetti uffici le suore collo stesso metodo adoperato per l'elezione della superiora generale.

Fallito il primo[49] e il secondo scrutinio, si eleggono al terzo quelle che risultano colla maggioranza anche relativa dei voti, sempre in scrutini distinti.

149. La prima da eleggersi è la vicaria della superiora generale, la quale ha l'ufficio di rappresentare la superiora quando è assente ovvero impedita o decaduta dal suo ufficio.

150. Il presidente del Capitolo dichiara e promulga il nome delle consigliere destinate ai relativi uffici, indi subito cessa dalla carica di presidente del Capitolo ed in luogo di lui subentra a presiedere il Capitolo la superiora generale nuovamente eletta o rieletta.

151. Le figlie elette rimangono in carica fino al nuovo Capitolo d'elezione, né si possono deporre che per cause gravissime e solo dal Consiglio generale; la deposizione delle assistenti generali deve essere confermata dalla Santa Sede.


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