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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § I. Autorità della superiora generale. Suoi diritti |
E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO
§ I. Autorità della superiora generale. Suoi diritti
157. La superiora generale, debitamente eletta, governa ed amministra la congregazione affidatale secondo le Costituzioni e col suo Consiglio fissa la sua sede nella casa che crede più opportuna.
Quella casa allora diventa capo e centro di tutta la congregazione, né può trasferirsi altrove senza il permesso della Santa Sede.
158. Ha diritto di affidare, secondo le norme stabilite nelle Costituzioni, uffici e procure e può mandare le sorelle da una casa all'altra.
159. La superiora generale ha l'obbligo di visitare ogni tre anni l'intera congregazione[52] e anche più spesso se ne veda il bisogno e, non potendolo fare in persona, si faccia sostituire da una consorella idonea.- 397 -
160. Quando occorra scegliere una visitatrice per qualche casa o qualche provincia ovvero incaricare una figlia per la trattazione di un affare speciale, spetta alla superiora di scegliere e delegare la suora.
161. Se la visitatrice dev'essere generale per tutta la congregazione e la superiora abbia fatta cadere la scelta su tale che non appartenga al Consiglio, allora chiedesi il consenso del Consiglio stesso.
162. La superiora generale o la sua delegata, visitando la congregazione, si prendano sempre una compagna.
163. Le case della congregazione dove trovansi orfanotrofi, ricoveri, asili infantili, scuole, oratori, sono sottoposte alla vigilanza del vescovo per quanto riguarda l'insegnamento della religione, il buon costume, gli esercizi di pietà e l'amministrazione delle cose sacre, secondo le costituzioni apostoliche.
164. [53]Ogni tre anni la superiora generale notifica alla Santa Sede lo stato disciplinare, materiale, personale ed economico della congregazione.
L'ordinario della diocesi in cui trovasi la casa principale conferma la relazione della superiora generale.
165. La superiora generale, col consiglio e col voto delle sue consigliere, si scelga dal Consiglio generale una suora che all'uopo sappia e possa ammonire la stessa superiora generale e, secondo le circostanze, darle rispettosi e opportuni avvertimenti.