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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § II. Di ciò che non può fare la superiora generale |
§ II. Di ciò che non può fare la superiora generale
166. La superiora generale non può essere superiora locale o provinciale.
Non può dare interpretazione autentica delle Regole e nemmeno sancire aggiunte, mutamenti o derogazioni.
167. La superiora generale non ha facoltà di dare dispense generali intorno alle[54] Costituzioni; essa sola può esimere in particolare e per un tempo determinato dall'osservanza di qualche prescrizione quelle sorelle che ne avessero necessità.
168. Non può di sua testa costituirsi una vicaria ed affidarle i propri poteri, mentre è espresso nelle Costituzioni quale vicaria debba assumersi ed in quali casi valersene.- 398 -
169. Essendo nelle Costituzioni stabilito chi debba avere voce attiva e passiva, la superiora non può a suo arbitrio togliere o accordare la voce attiva o passiva.