Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE

Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO

§ VII. Dell'economa generale e dell'amministrazione dei beni temporali

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[- 400 -]

§ VII. Dell'economa generale e dell'amministrazione dei beni temporali

 

 

180. I beni della congregazione appartengono taluni alla congregazione propriamente detta, altri alle province, altri alle singole case.

181. Tutti i beni della congregazione mobili ed immobili sono amministrati dall'economa generale, sempre però sotto la dipendenza della superiora e del Consiglio generale.[60]- 401 -

Sebbene l'economa non abbia voto nel Consiglio, sarà pure interrogata del suo parere quando si tratti di affari della sua amministrazione.

182. Nella casa dove risiede la superiora generale si tiene la cassaforte in luogo sicuro.

La cassaforte sarà munita di tre chiavi diverse una dall'altra, una delle quali sarà affidata alla superiora generale, la seconda alla prima consigliera e la terza all'economa generale.

Nella cassaforte si conservano ogni e qualsiasi titolo di proprietà, le carte valori equivalenti e rappresentanti danaro ovvero che danno diritto a redditi o a frutti.

Nella cassaforte non si ripone il denaro occorrente per le spese ordinarie di ogni giorno.

183. Quando si debba aprire la cassaforte, si riuniscono le tre consorelle colle relative chiavi e, se talora una ne fosse impedita, dia la chiave e l'incarico ad altra consorella del Consiglio generale, coll'ordine espresso che, cessata la necessità le venga restituita la chiave e l'incarico cessi.

184. [61]L'economa generale deve tenere annotato esattamente tutto quanto si depone e si toglie dalla cassaforte e per qual titolo.

 185. L'economa pure ogni semestre, colla presentazione dei libri, rende ragione alla superiora generale dell'amministrazione tenuta.

I libri saranno esaminati dalla superiora e dalle consigliere e saranno confrontati coi valori od altri oggetti di cassa e, trovato il tutto conforme, quelle apporranno la propria firma al resoconto dell'economa generale.

186. Con metodo somigliante saranno amministrati i beni delle singole province e delle singole case.

Le assistenti delle singole case col proprio Consiglio fanno ogni mese il bilancio di cassa ed in fine di ogni semestre l'assistente colle sue consigliere rivede, come è detto sopra, l'andamento dare ed avere della cassa e riferisce poi alla superiora di provincia ovvero, se non esistono province, alla superiora generale.

187. In ogni casa si fa ogni anno[62] il bilancio generale e, pagate le spese, se si trovano avanzi si dividono in tre parti, due alla casa stessa e un terzo si manda alla provincia; allorché non vi fossero province, il terzo che apparterrebbe a queste si manda alla casa madre, assegnando il rimanente - 402 -alla casa nella quale l'avanzo è stato fatto.

La provincia alla sua volta dovrà mandare il terzo del sopravanzo alla cassa generalizia.

188. La superiora generale al termine della sua gestione deve rendere ragione al Capitolo generale dell'amministrazione passata sotto il suo superiorato e dello stato economico della congregazione.

189. L'economa riassume gli specchietti dell'amministrazione perché vengano riconosciuti ed approvati dal Consiglio generale.

190. Fra le suore convenute al Capitolo generale, si scelgano tre consorelle che non appartengono al Consiglio generale e si affidi ad esse l'incarico di esaminare gli specchietti amministrativi di cui sopra, per riferirne poi al Capitolo.


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