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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § VIII. Della maestra delle novizie |
§ VIII. Della maestra delle novizie
191. [63]La maestra delle novizie viene scelta dalla superiora generale e dal Consiglio della stessa.
192. La scelta deve cadere sopra una figlia dotata di vera pietà, di carità e di prudenza, perché possa colla parola e coll'esempio allevare convenientemente le novizie e renderle atte ciascuna al proprio ufficio.
193. La maestra delle novizie deve avere almeno trentacinque anni e deve contare dieci anni di professione.
194. Non deve poi avere incarichi od uffici che la impediscano di curare ed educare gelosamente le novizie.
Per questa ragione non può appartenere al Consiglio superiore.
195. Allorché nel Consiglio superiore si tratti di cosa concernente il noviziato o le novizie, è necessario avere le informazioni della maestra stessa delle novizie.