Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Costituzioni F. s. M. P. - 1909
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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909)

Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE

Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO

§ XII. Della portinaia

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§ XII. Della portinaia

 

 

214. La portinaia sarà scelta dalla superiora locale, col concorso del suo Consiglio, fra le suore che si distinguono per carità, prudenza, prontezza e precisione.

215. La portinaia deve curare il parlatorio[69] e badare per la necessaria sorveglianza.

216. Non deve ammettere al parlatorio veruna suora senza il permesso della superiora.

217. Non è lecito assumere ambasciate dalle postulanti, dalle novizie e dalle professe per le persone non appartenenti alla casa, né da queste per le postulanti, per le novizie e le professe, se non ne ha il permesso dalla superiora.

218. Al calar della notte, all'ora indicatale dalla superiora secondo i luoghi e le stagioni, chiuda la porta di casa e ne consegni la chiave alla superiora medesima.


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