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COSTITUZIONI DELLE FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA (1909) Parte seconda GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE E SUA COSTITUZIONE Capo II. DELLA SUPERIORA GENERALE E DEGLI ALTRI UFFICI DI GOVERNO § XII. Della portinaia |
§ XII. Della portinaia
214. La portinaia sarà scelta dalla superiora locale, col concorso del suo Consiglio, fra le suore che si distinguono per carità, prudenza, prontezza e precisione.
215. La portinaia deve curare il parlatorio[69] e badare per la necessaria sorveglianza.
216. Non deve ammettere al parlatorio veruna suora senza il permesso della superiora.
217. Non è lecito assumere ambasciate dalle postulanti, dalle novizie e dalle professe per le persone non appartenenti alla casa, né da queste per le postulanti, per le novizie e le professe, se non ne ha il permesso dalla superiora.
218. Al calar della notte, all'ora indicatale dalla superiora secondo i luoghi e le stagioni, chiuda la porta di casa e ne consegni la chiave alla superiora medesima.