Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regolamento F. s. C. - 1897
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REGOLAMENTO PER I FIGLI DEL SACRO CUORE (1897)

XIV. DEL CONSIGLIO SUPERIORE

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XIV.

DEL CONSIGLIO SUPERIORE

 

 1. Si raduna quando è convocato dal direttore generale e ogni membro vi espone, senza reticenze e secondo la sua capacità e la sua coscienza, il proprio modo di vedere.

Ogni membro del Consiglio superiore, in Consiglio, può fare di sua iniziativa proposte e dare informazioni.

2. Ogni membro del Consiglio superiore è obbligato a conservare il segreto di quanto si è discusso nel Consiglio superiore.- 909 -

 3. Oltre ai diritti che gli sono conferiti dagli articoli 13, 14, 15, 19, 26, 33, 35 dello Statuto4 e dal capoverso 2 del <presente> Regolamento al capo XIII, il Consiglio direttivo

a) stabilisce l'orario generale della casa da essere approvato dal direttore generale;

b) [21]coopera con l'assistente conformemente alle varie disposizioni date dal presente Regolamento al capitolo III,8; al capitolo IV, 2i) , 4; al capitolo v, 3a) .

4. Durante gli Esercizi spirituali, siccome si trovano insieme i superiori delle diverse case, così questi, presieduti dal direttore generale, se ne approfitteranno per discorrere degli interessi delle case, della scelta e della distribuzione del personale e di tutto ciò che può essere utile allo sviluppo dell'opera ed al suo perfezionamento. I verbali di queste sedute saranno tenuti dall'assistente della casa madre.





p. 909
4 È lo Statuto dei Figli del sacro Cuore del 1896, in questo volume alle pp. 875-885.



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