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STATUTO DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1898) Capitolo II. DELL'ACCETTAZIONE DEGLI ASPIRANTI AL PIO ISTITUTO |
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Articolo I Norme generali per l'accettazione
Articolo II Dell'accettazione degli aspiranti allo stato sacerdotale
915Articolo III. Dell'accettazione dei laici
916DELL'ACCETTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Norme generali per l'accettazione
Si accettano le domande di giovani[6] aspiranti:
a) che riportano le carte remissoriali del proprio ordinario;
b) che hanno l'età compiuta di sedici anni;
c) che non sono vincolati da debiti o da censure civili;
d) che presentano prove non dubbie della santità di costumi;
e) che godono buona salute fisica;
f) che sono di capacità mentale e che nel complesso offrono attitudine per far del bene nell'istituto.
Dell'accettazione degli aspiranti
allo stato sacerdotale
Si ricevono come aspiranti al sacerdozio.
a) quelli che presentano chiaro indizio di vocazione allo stato ecclesiastico ed alla vita religiosa;
b) quelli che sono specialmente inviati dalla divina Provvidenza e che possono nondimeno presentare in parte almeno le spese di studio.
c) Si ricevono sacerdoti, purché non dimessi da altre congregazioni, che esibiscono chiari indizi di buona riuscita nell'istituto.- 916 -
Dell'accettazione dei laici
1. [7]Fratelli laici si ammettono all'istituto dagli anni sedici agli anni trenta di regola generale.
2. Portano in dote quello che coscienziosamente hanno dalla propria famiglia o che si possono provvedere.