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STATUTO DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1898) Capitolo VI. DELLA ELEZIONE DI UN NUOVO DIRETTORE GENERALE |
In questa pagina
Articolo I. Di ciò che è a farsi all'atto di morte o di rinuncia del direttore generale
Articolo II. Di una terna per l'elezione del superiore generale
923Articolo III. Degli aventi diritto al voto ossia delle voci attive
924Articolo IV. Del modo di elezione
Articolo V. Dell'approvazione del direttore generale
925Capitolo VI.
DELLA ELEZIONE
DI UN NUOVO DIRETTORE GENERALE
Di ciò che è a farsi all'atto di morte
o di rinuncia del direttore generale
1. Il direttore generale, che per grave malattia si dispone a rassegnare la carica sua, lascia ai membri dell'istituzione i ricordi più preziosi che un padre morente lascia in eredità ai figli propri.
2. Lascia speciale pegno di affetto ai membri del Consiglio superiore, ai Figli tutti del sacro Cuore, a tutti i benefattori dell'Opera, i quali alla loro[18] volta nella carità delle loro preghiere ed opere buone continueranno a raccomandare alla pietà di Dio la persona del direttore generale, le persone e le opere della istituzione.
3. Alla morte od alla rinuncia del direttore attuale, il sacerdote assistente della casa madre sottentra nell'ufficio di governo con voto puramente consultivo, insieme con gli altri membri del Consiglio superiore, dei quali per intanto è primus inter pares.- 924 -
4. In caso di morte del direttore generale dispone tosto degli atti di sua volontà.
Ne dà tosto comunicazione ai membri dell'istituto.
Dà avviso che tosto siano celebrate da ogni sacerdote almeno sei sante Messe di suffragio, che dai professi laici si applichi tre volte la santa Comunione, che in ogni casa si celebri un ufficio funebre.
5. Dispone poi pubbliche preghiere per la nomina di altro successore.
Di una terna per l'elezione del superiore generale
1. Entro quindici giorni dalla morte o dalla[19] rinuncia del direttore generale, il sacerdote assistente della casa madre aduna i membri del Consiglio superiore, i direttori delle case filiali, per eleggere tre sacerdoti, Figli professi del sacro Cuore, sui quali far poi cadere la nomina del direttore generale.
2. La terna deve essere approvata dall'autorità ecclesiastica.
3. Disposta così la terna, l'assistente della casa madre, d'accordo con i membri del Consiglio superiore, determina il luogo e l'epoca della convocazione degli aventi diritto al voto e ne porge sollecito avviso.
L'assistente della casa madre manda avviso non più tardi di un mese dalla formazione della terna alle così dette voci attive.
Degli aventi diritto al voto ossia
Hanno diritto e dovere del voto:
a) i membri del Consiglio superiore;
b) i membri dei Consigli inferiori in ogni casa;
c) tutti i confratelli professi da dieci anni, sia sacerdoti, sia laici.
d) Questi sono in obbligo di pregare il Signore e di studiare seriamente le qualità del soggetto su cui intendono di far cadere il proprio voto.- 925 -
e) Chi è legittimamente impedito[20] da intervenire personalmente può mandare il suo voto per procura.
f) Il direttore generale rimane in carica per lo spazio di anni sei e può essere rieletto.
1. Il sacerdote assistente della casa madre o chi per esso, celebrata la santa Messa, tiene un breve discorso per accennare all'importanza dell'atto che si viene compiendo.
2. Di poi, compiuto l'appello delle voci attive, propone alla comune votazione il primo candidato della terna, indi il secondo, poi il terzo.
3. Il voto si dà per scheda segreta.
4. Terminate le votazioni, il sacerdote cancelliere, assistito da due testimoni, ne fa lo spoglio.
5. Quello dei candidati che ha ottenuto i due terzi dei voti, desso è il direttore generale dell'istituto dei Figli del sacro Cuore.
6. Che se nella prima votazione nessuno riesca a maggioranza dei due terzi, tosto l'assistente procede ad una seconda e ad una terza votazione, finché si ottenga un numero legale per[21] la nomina effettiva del direttore generale.
7. Compiuta la elezione, si canta l'Inno ambrosiano colla benedizione dell'augustissimo Sacramento.
8. Nella casa madre e nelle case filiali si tiene aperto un triduo di preghiere dinanzi al Santissimo Sacramento per la buona riuscita del direttore generale.
Dell'approvazione del direttore generale
1. Il direttore generale manda atto della propria nomina firmata dai membri del Consiglio superiore e ne ottiene l'approvazione dalla autorità ecclesiastica.
2. Seguita anche questa approvazione, tosto il direttore- 926 - generale entra in carica e ne dà avviso ai singoli assistenti delle diverse case della istituzione.
3. Il direttore generale entra in carica con il diritto al voto deliberativo, unitamente al voto pure deliberativo dei membri del Consiglio superiore, fra i quali egli è sempre primus inter pares.