Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Statuto F. s. C. - 1898
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STATUTO DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1898)

Capitolo IX. DELL'APERTURA DI CASE FILIALI

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Articolo I. Norme generali

Articolo II. Dell'erezione di casa nuova

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[- 932 -]

Capitolo IX.

DELL'APERTURA DI CASE FILIALI

 

<< <   > >>Articolo I.

Norme generali

 

1. Si premette che, nell'apertura di nuove case come nell'ingrandimento delle esistenti, si devono veder chiari gli indizi della divina Provvidenza nelle persone e nelle cose.- 933 -

2. Nelle persone, nel senso che l'istituto possa disporre di un personale ricco di fede e di buon volere; nelle cose, nel senso che vi sia aperta la via ed i mezzi per fare il bene.

3. E nel costume dell'istituto dei Figli del sacro Cuore che abbiano a mutare con qualche frequenza luogo ed ufficio, perché si rendano atti a molteplici servigi.

<< <   > >>Articolo II.

Dell'erezione di casa nuova

 

1. Per erigere casa nuova si richiede[32] la maggioranza dei voti del Consiglio superiore.

2. È necessario il consenso dell'ordinario <del luogo> in cui si apre la casa.

3. Si apre almeno col numero di tre individui con a capo un sacerdote, il quale risponde dei confratelli.

4. Il sacerdote prende il titolo di assistente.

5. Questi nulla fa d'importante senza il parere del Consiglio superiore e del direttore generale.

6. La casa filiale, mano mano che si sviluppa, cresce in casa regolare.

7. Una casa regolare è retta da un Consiglio inferiore, il quale dipende dal direttore generale e comprende:

a) un assistente;

b) un maestro di disciplina;

c) un maestro degli studenti;

d) un direttore spirituale;

e) un economo laico.

8. I membri del Consiglio inferiore sono nominati e deposti dal direttore generale col Consiglio superiore11.





p. 933
11 Nella prima stesura, lo Statuto terminava con il seguente:

Capitolo X. Natura del presente Statuto.

1) Il presente Statuto viene interpretato dal direttore generale e dal Consiglio superiore.

2) Ma né il direttore né il Consiglio superiore possono attenuare verun punto sostanziale del presente Statuto.

3) Dove lo Statuto lasciasse lacune, si segue l’uso.

4) Quando il direttore generale ed il Consiglio superiore vedessero opportuno il mutamento in parte del presente Statuto, dovranno anzitutto sentire il voto di tutti i religiosi professi.

5) Un nuovo Statuto deve essere sottoposto all’approvazione di tutti i professi.

6) Per l’approvazione di un nuovo Statuto si richiede altresì la maggioranza assoluta dei voti dei votanti.

Sacro Cuore di Gesù, benedite i vostri figli.

Esso fu cancellato dall’A., che vi aggiunse tutta la rimanente parte del testo.



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