Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Statuto F. s. C. - 1898
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STATUTO DEI FIGLI DEL SACRO CUORE (1898)

Capitolo XI. DELL'ISPETTORE PROVINCIALE

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Articolo I. Ufficio dell'ispettore

Articolo II. Dei doveri dell'ispettore

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Capitolo XI.

DELL'ISPETTORE PROVINCIALE

 

<< <   > >>Articolo I.

Ufficio dell'ispettore

 

1. [36]L'ispettore nella congregazione dei Figli del sacro Cuore è destinato alla sorveglianza delle singole case di una provincia.

 2. Ciascuna casa, per ottenere il suo sviluppo morale ed economico, ha bisogno di consiglio e di aiuto.

3. L'ispettore provvede a questo con appianare le difficoltà che insorgono, con dirigere le norme di condotta allo intento, con esaminare l'indole della casa, la capacità e l'indirizzo dei membri della stessa.

4. L'ufficio dell'ispettore è di esaminare il manco od il superfluo degli uffici in una casa.

<< <   > >>Articolo II.

Dei doveri dell'ispettore

 

1. Deve conoscere ad una ad una l'andamento di ciascuna casa, relativamente al luogo, all'economia, alle circostanze; deve saper apprezzare quanto ha fatto e quanto le rimane a fare per ottenere lo sviluppo suo.

2. [37]Deve conoscere ad uno ad uno gli individui in ciascuna casa e di ciascuno penetrare l'indole, le capacità, le attitudini per i diversi uffici.

3. Deve conoscere di ogni casa lo stato economico e morale.

4. Deve visitare le case almeno una volta all'anno o più volte secondo le circostanze.

5. Di ogni visita che viene compiendo deve riferire esattamente al superiore.

6. Tiene registro del risultato della sua visita e ne lascia nota all'assistente della casa e dopo un lasso di tempo verifica se e come sono state eseguite le sue provvisioni.- 937 -

7. L'ispettore viene nominato e deposto dal direttore generale e dal Consiglio superiore.


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