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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905) Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO Capo II. DEI MEMBRI DELL'ISTITUTO |
I membri dell'istituto sono: 1) sacerdoti, ai quali incombono i doveri del proprio ministero e le mansioni speciali di direzione dell'istituto;
2) uomini laici, ai quali incombono sovrattutto le occupazioni manuali.
3) [7]I sacerdoti sono primi per ordine di dignità e sono primi nelle direzioni.
Fra essi però hanno distinzione di grado e di giurisdizione.
Si distinguono con affetto di venerazione i superiori in età ed in merito di professione religiosa.
4) La seconda classe è degli ascritti laici; questi sotto la dipendenza dei sacerdoti hanno pure dei posti di direzione nelle varie mansioni loro.
Hanno gradazioni di autorità e speciali considerazioni in ordine all'età e ai servigi prestati nello istituto.
Ambedue le classi dei membri accennati
1) sono veramente figli dell'istituto e ne godono ugualmente il merito dei voti religiosi;
2) partecipano egualmente ai vantaggi sia spirituali che corporali dell'istituto stesso.
3) Talora fra i ricoverati, sacerdoti o laici, sono uomini di pietà e benemeriti insieme dello istituto, i quali bramano di partecipare in qualche modo almeno ai benefici spirituali e temporali insieme della istituzione. Questi possono far parte ad una terza classe di membri, che non sono religiosi né appartenenti ad un terz'ordine,[8] ma sono semplicemente partecipanti e si hanno nello istituto in qualità di protettori, di benevoli e di protetti.
4) Il numero di cotali partecipanti non deve eccedere la discrezione e se ne possono ascrivere anche fra i benefattori esterni alle case dello istituto.