Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo III. AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI ALL'ISTITUTO

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Capo III.

AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI ALL'ISTITUTO

 

1. L'istituto è caro e prezioso ai membri dello stesso, come al capo di una persona sono care le membra che gli dipendono.

Nello istituto si tratta il negozio della felicità temporale e della eterna.

2. Ogni aspirante deve essere tratto allo istituto non da altro fine, che da quello di servire meglio al Signore e di porre in salvo l'anima propria.

3. Però bisogna egualmente curare che nessuno, veramente chiamato, venga respinto e che a veruno non manifestamente chiamato siano parimente aperte le porte della stessa istituzione.

4. [9]Gli aspiranti portano le fedi di Battesimo e della Cresima ricevuta, l'attestato di buona condotta dell'ordinario diocesano ovvero dal parroco o da sacerdote incaricato.

Se non consta certamente il contrario, si richiede anche il certificato dello stato libero.

Tenore il decreto Romani pontifices1 del 25 gennaio 1848, gli aspiranti devono riportare il certificato di stato libero a datare dai quindici anni compiuti, tanto dal vescovo di origine, quanto dai vescovi nelle diocesi dei quali l'aspirante dimorò oltre un anno.

5. Ostano al ricevimento degli aspiranti da parte della Santa Sede gl'impedimenti che seguono:

a) gli illegittimi non debitamente legittimati;

b) i vincolati dal legame di matrimonio;

c) chi ha valicato il trentesimo anno di età;

d) i minorenni sotto ai quindici anni;

e) quelli che son tuttavia legati da voti temporanei o perpetui in altro istituto;

f) chi non è atto a pagare i debiti propri;

g) [10]ovvero che sia implicato in negozi od in liti da cui non possa uscire senza cagionare grave disturbo allo istituto.- 1113 -

Da parte dei superiori dello istituto sono gli impedimenti seguenti:

a) non sufficiente salute corporale;

b) non sufficiente sanità mentale;

c) difficoltà di carattere;

d) l'espulsione da altro istituto.

Convien ricorrere alla Santa Sede per la dispensa dagli impedimenti alla stessa riservati.

Si ricorre per giuste cause esistenti ai superiori dello istituto per la dispensa degli impedimenti da esso costituiti.





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1 Fu emesso dalla Sacra Congregazione super statu Regularium.



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