Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo VI. DEL NOVIZIATO E DEI NOVIZI

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Capo VI.

DEL NOVIZIATO E DEI NOVIZI

 

1. Nel noviziato si formano gli allievi per lo istituto, onde è necessario

a) che abbiano casa propria e atta per dimorarvi.

b) Tal casa per quanto è possibile deve essere separata dal convitto cogli ascritti professi.

c) Si permette che comunichino con essi nelle funzioni di chiesa, al refettorio e simili.

d) Quando sia opportuno, si può erigere una seconda o più case di noviziato.

e) Non è necessario che sieno presso la casa madre e sotto la vigilanza immediata del Consiglio superiore.

f) Fissata la sede del noviziato, non si può mutare senza il consiglio della Santa Sede.

g) [13]Nella casa del noviziato risiede il maestro ed il vicemaestro dei novizi e non vi possono insieme risiedere altri ascritti professi.

Il noviziato comincia dopo un mese dacché un postulante è entrato in casa e persevera per anni due.

Nel primo anno si occupa specialmente dello studio della Regola e in esercizi di orazione, di meditazione e simili.

Si occupa pure in modo speciale nella cura degli ammalati, per quanto è possibile.

Al letto degli ammalati, almeno per una notte in ogni settimana, ogni novizio secondo l'opportunità si esercita nelle opere di misericordia presso i poveri infermi.

2. ll tempo del noviziato non :i può raccorciare. Si può- 1115 - prolungare, benché non oltre a mesi tre, dal Consiglio superiore per qualche caso speciale.

3. Si compie il noviziato per intiero nella casa propria del noviziato, se non convenga diversamente per ragioni speciali.

4. Premettono al noviziato un corso di Esercizi spirituali per giorni dieci e vi compiono, giusta il prudente consiglio del confessore, la confessione generale della vita passata.

5. [14]Non sono però tenuti né si possono indurre ad esporre al maestro dei novizi lo stato della propria coscienza, tanto in presente come nella vita passata.

6. Il postulante per le spese di noviziato porta almeno lire duecento.

7. Non si ricevono somme in dono prima della professione, perché sia il postulante, sia l'istituto possano più liberamente disporre.

8. Durante il noviziato i sacerdoti ed i chierici hanno regole e occupazioni proprie, non sempre comuni con le regole o con le occupazioni degli ascritti laici.

9. Si permette ai sacerdoti e chierici una occupazione moderata di studio ed ai laici una occupazione pure moderata di lavori di mente e di mano, conforme a Regolamento.

10. Nel secondo anno di noviziato i sacerdoti ed i chierici si occupano più alla generale in uffici di studio e di ministeri propri.

I postulanti laici, secondo il parere del Consiglio superiore, si possono assegnare in altra casa per lavori urgenti in servizio delle case stesse.

In tal caso il sacerdote assistente della casa compie le parti di maestro al novizio.


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