Luigi Guanella: Opere edite e inedite
Luigi Guanella
Regole S. d. C. - 1905
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REGOLE DEI SERVI DELLA CARITÀ (1905)

Parte I CARATTERE DELL'ISTITUTO

Capo VIII. EMISSIONI DEI VOTI

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Capo VIII.

EMISSIONI DEI VOTI

 

1. Un postulante, che a maggioranza di voti del Consiglio superiore è ammesso ai voti, deve anzitutto produrre i documenti accennati al Capo III, che è delle ammissioni degli aspiranti allo istituto.

Se ne porge poi avviso un mese prima della professione al reverendissimo ordinario.

2. [16]Il postulante avanti la professione dispone delle sue sostanze temporali.

3. Premette pure per dieci giorni un corso di spirituali Esercizi e recita poi, a voce intelligibile e dinanzi a due testimoni, la formula di professione che poi soscrive di proprio pugno.

4. I Servi della Carità si obbligano ai voti semplici per tre anni e poi in perpetuo.

5. Per semplice divozione un servo della Carità può in segreto e più volte nell'anno emettere i voti, ma i voti giuridici si emettono come si è detto esternamente dinanzi a testimoni e si soscrivono.

6. I voti di povertà, di castità e di obbedienza sono riservati alla Santa Sede e però in caso di dispensa bisogna ricorrere alla stessa.


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